12 Mag RAPPRESENTANZA E/O PUBBLICITA’: UNA STORIA INFINITA (Gazzetta Tributaria n. 65/2026)
65 – Viene rinnovato il tentativo di dare sistematicità alla distinzione delle due categorie di costo, stante anche la significativa differenza in termini di deducibilità.
Qualche tempo fa ricordavamo come sia più di mezzo secolo che la contrapposizione tra costi di pubblicità e costi “d’immagine” (Gazzetta Tributaria n. 49/2923) occupa le pagine della stampa specializzata; il problema non è ancora stato risolto con una precisa disposizione.
Ci siamo soffermati su tale specifico rilievo, per citare i richiami più recenti, nella Gazzetta n.7/2025 e n.115/2025, e vi torniamo anche nel nuovo anno.
La spesa pubblicitaria, in quanto tale, è un costo d’impresa e quindi interamente deducibile; la spesa di rappresentanza deve essere confrontata con l’entità dei ricavi e non può superare l’1,5% complessivo annuo (e percentuali regressive), essendo per il resto costo non inerente.
La distinzione tra le due categorie è labile, e quindi con pazienza didascalica la Corte di Cassazione prova a tornare in argomento con l’ordinanza n. 13183 del 7 maggio 2026 che proprio cerca di mettere un punto fermo.
Infatti al paragrafo 10.1 della pronuncia si legge: “va ribadito, in tema di determinazione del reddito d’impresa, che il criterio discretivo tra le spese di pubblicità e spese di rappresentanza è rappresentato dagli obbiettivi immediatamente perseguiti….”, sottolineando la funzione di indirizzo dell’ordinanza.
Di particolare interesse la specificazione che le spese per l’ospitalità dei clienti, o potenziali clienti, sono spese di pubblicità e non possono rientrare in quelle di rappresentanza, specialmente se la spesa è stata sostenuta durante fiere, mostre a rassegne, e questo a prescindere delle dimensioni del costo.
La pronuncia citata ha la caratteristica di operare la cassazione della sentenza di merito impugnata accogliendo sia il ricorso principale del contribuente che il ricorso incidentale dell’Agenzia, con rinvio quindi della vertenza alla Corte di Secondo Grado delle Marche.
Certamente vi sarà occasione, quindi, per tornare sull’argomento, e non resta che sperare che il nuovo Testo Unico delle imposte sui redditi aiuti a fare certezza su di un argomento così controverso, e che nello stesso tempo rappresenta un settore importante dell’economia contemporanea – si pensi al mondo degli influencer che hanno avuto il riconoscimento del codice ATECO e simili!
Michael Ende circa 50 anni fa dava alle stampe il suo capolavoro “La storia infinita” celeberrimo libro per ragazzi; anche la diatriba tra spese pubblicitarie e di rappresentanza seguirà quelle tracce?
Gazzetta Tributaria 65, 12/05/2026
Sorry, the comment form is closed at this time.