UTILI VIRTUALI E TASSAZIONE PERSONALE DEI SOCI: UN CASO PALESEMENTE ASSURDO! (Gazzetta Tributaria n. 118/2026)

UTILI VIRTUALI E TASSAZIONE PERSONALE DEI SOCI: UN CASO PALESEMENTE ASSURDO! (Gazzetta Tributaria n. 118/2026)

118 – Il pericolo delle presunzioni assolute, senza effettiva possibilità di prova contraria trova un eccesso in caso di contro tra realtà economica e benefici fiscali.

 Sia l’Agenzia delle Entrate che la Corte di Cassazione sono irremovibili nel ritenere che in caso di società con una ristretta base associativa l’accertamento di maggiori utili in capo alla società comporta l’imputazione, pro quota, del maggiore utile ai soci con una sorta di effetto specchio per cui anche se la società ha redatto un formale bilancio differente, di fatto si applica una “derivazione” dell’art.5 TUIR con l’imputazione del maggior reddito ai soci.

Criterio discutibile ma che attualmente è applicato in modo “granitico” anche in sede giudiziaria.

Ma il caso che andiamo a commentare oltrepassa i limiti della ragionevolezza, e non posiamo che augurarci un ripensamento urgente.

Una società immobiliare vende nel 2011 un immobile realizzando una importante plusvalenza; ai sensi dell’art.86 TUIR nel testo allora vigente la plusvalenza venne rateizzata in cinque anni; la società poi non inserì la quota della plusvalenza annuale nei modelli di dichiarazione, e per un paio di anni (forse per gli altri ha evitato l’imposizione!) viene raggiunta dall’accertamento dell’Agenzia che rettifica il reddito imponibile aggiungendo le quote di plusvalenza.

I soci della società vengono raggiunti a loro volta da un avviso di accertamento personale che imputa loro, pro quota, la maggiore imposta derivante dalla rettifica dell’imponibile della società.

Sembra che non venga considerato che quelle variazioni di imponibile non hanno nulla a che vedere con il bilancio che, correttamente, ha iscritto la plusvalenza nell’anno di realizzo, e magari ha anche distribuito ai soci l’utile; la dimensione fiscale era un altro mondo, solo un beneficio di differimento di imposte.

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 22570 del 1 luglio 2026 dichiara corretto questo comportamento dell’Agenzia e ribadisce che la ristretta base societaria giustifica l’imputazione ai soci del maggior imponibile, derivi esso da ricavi in nero o costi non riconosciuti, e FISCO OGGI nel numero del 5 agosto 2026 plaude a tale interpretazione affermando la legittimità del comportamento.

Ma sembra che nessuno consideri che in questo particolare caso (quote di plusvalenza differita non riportate con la variazione in aumento negli anni successivi) il reddito era già stato dichiarato, che non vi sono poste criticabili o derivanti da documenti inattendibili, che non vi sono ricavi “in nero!”; al limite la plusvalenza (civilistica) avrebbe potuto essere distribuita nell’anno di conseguimento, con tassazione personale dei soci, e ripartita ai fini IRES secondo la previsione dell’art.86 TUIR , e invece l’interpretazione è solo quella di imputare, per presunzione, anno per anno, il maggior imponibile societario ai soci senza soppesarne la genesi e le conseguenze.

Speriamo che la riforma del 2027 riduca questa assurda e ingiusta presunzione che tanto affascina anche la Suprema Corte (forse perché richiamando la presunzione non fanno fatica a motivare le sentenze!).

Mai come in questo caso siamo in presenza di utili virtuali su cui vengono richieste imposte reali!

Gazzetta Tributaria, n. 118/2026, 06/8/2026

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