05 Ago UN BEL TACER ………. PORTA SOLO GUAI! (Gazzetta Tributaria N. 117/2026)
117 – Nei rapporti con società cessate deve essere impugnato ogni accertamento riguardante anche ex socio.
L’antico detto (attribuito forse anche a Dante Alighieri) “un bel tacer non fu mai scritto” non vale per quanto riguarda i rapporti con il Fisco degli ex soci di società per altro cessate.
La situazione derivante dalla cancellazione di una società dal Registro delle Imprese è continuamente oggetto di approfondimenti e attività di recupero di imponibile da parte del Fisco, supportato anche dalla presunzione legale per cui ai fini fiscali la cancellazione della società ha effetto solo 5 anni dopo lo scioglimento, e i soci (o ex soci) sono in una posizione simil – successoria nei confronti della società cancellata e dei rapporti non esauriti.
Spesso si confonde la posizione dell’ex socio, che non avendo ricevuto nulla dalla liquidazione della società non può essere chiamato a rispondere, da quella del destinatario di un atto riguardante la ex-società che deve comunque agire per contrastare la pretesa.
Questo almeno si evince dall’esame di una recente ordinanza della Corte di Cassazione a favore della ricorrente Agenzia delle Entrate, che riguarda un complesso succedersi di atti riguardanti una società cancellata e una socia della stessa.
Con l’ordinanza n. 24064 del 27 luglio 2026 la Corte di Cassazione attribuisce all’ex socio “silente” una pesante responsabilità nei confronti di un accertamento che le era stato notificato come coobbligato, a seguito della cancellazione della società.
La contribuente, ritenendo di essere uscita dalla società prima della cancellazione e di non avere mai svolto attività gestoria non impugnava tale accertamento, indirizzato alla società ma che la indicava come coobbligata; la Cassazione oltre tutto sottolinea che il destinatario dell’atto ha l’onere di impugnarlo perchè identificato dall’Ufficio “correttamente o meno qui non rileva” come coobbligato, con la conseguenza, a detta della stessa Cassazione, che non avendo impugnato l’atto questo è divenuto definitivo.
Quindi l’inattività della contribuente, che ricevendo un accertamento intestato alla società di cui non era più socia da anni e che la indicava come coobbligata pur non avendo ricevuto riparti diventa colpevole e penalizzante: ogni atto corretto o sbagliato che indica un destinatario deve essere impugnato per evitare la sua definitività con la conferma di quanto indicato!
Altre che un bel tacer….
È necessario, a detta della Cassazione comunque impugnare tutti gli atti, anche se palesemente errati.
E per rincarare la dose nella pronuncia in esame la Cassazione condanna la contribuente, che pure aveva avuto ragione nel grado di appello, a un complesso di spese legali, per i tre gradi di giudizio, stratosferico di quasi 50mila euro!
Un bel tacer diventa anche costoso.
Gazzetta Tributaria, n. 117/2026, 05/8/2026
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