PRESUNZIONE DI OPERAZIONI INESISTENTI: MA PUO’ ESISTERE LA PROVA CONTRARIA? (Gazzetta Tributaria n. 120/2026)

PRESUNZIONE DI OPERAZIONI INESISTENTI: MA PUO’ ESISTERE LA PROVA CONTRARIA? (Gazzetta Tributaria n. 120/2026)

120 – L’onere della prova nel caso di contestazione di operazioni inesistenti diventa un macigno che pretende precisione assoluta nello sviluppo della difesa, per altro difficilissima!

 Come da orientamento costante e ribadito da innumerevoli sentenze di Cassazione quando l’Agenzia raggiunge il convincimento, sulla base di presunzioni anche semplici, della esistenza e contabilizzazione di operazioni oggettivamente inesistenti, la difesa del contribuente deve essere particolarmente imperniata sull’esistenza di prove contrarie oggettive.

Oltre alle prove è necessaria la massima attenzione agi aspetti formali della vicenda, come insegnano le considerazioni svolte in più parti del testo dalla Corte di Cassazione che con l’ordinanza n.19961 del 15 giugno 2026 conferma la legittimità dell’accertamento dell’Agenzia sulla base delle prove desunte.

Ad un contribuente viene contestato di avere utilizzato nell’anno 2009 fatture per sponsorizzazioni ritenute dall’Agenzia relative a situazioni inesistenti (tra l’altro per cifre limitate!); il contribuente ricorre in primo grado con successo, ma l’appello dell’Agenzia viene accolto nel 2022; da qui il ricorso per Cassazione del contribuente.

La Corte di Cassazione da un lato ribadisce che la presunzione dell’Agenzia, se grave e precisa, rovescia l’onere della prova, e questa non può essere limitata ai dati contabili (fattura ricevuta, pagamento); dall’altro lato stigmatizza il comportamento del contribuente che ha formulato osservazioni significative ma non provate come la citazione della sentenza penale di assoluzione senza produrla e senza certificarne il passaggio in giudicato; la citazione di una sentenza tributaria relativa all’anno precedente, favorevole, che non è stata prodotta e di cui non è stato certificato il passaggio in giudicato.

Sembra quasi che sia stata più la carenza documentale e gli errori difensivi del ricorrente a indirizzare la Corte sulla infondatezza del ricorso, oltre che il fatto che la società emittente le fatture contestate fosse stata per altro accertata come cartiera negli anni antecedenti.

Si può ritenere che la Cassazione voglia concludere che una società già sanzionata per operazioni inesistenti non possa, comunque compiere operazioni reali, e quanto richiesto al contribuente per giustificare i propri costi assomiglia alla famigerata prova diabolica!

Il fatto che tutta questa costruzione avesse un peso di poche migliaia di euro di riduzione di oneri fiscali rende sempre più perplessi su taluni comportamenti “superficiali”, che d’altro canto mettono il difensore nella difficoltà di costruire una valida difesa in presenza di atti deboli.

Gazzetta Tributaria, n. 120/2026, 07/8/2026

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