29 Mag QUANDO FAR PACE CON IL FISCO NON CONVIENE A TUTTI! (Gazzetta Tributaria n. 74/2026)
74 – In questi giorni sono uscite due pronunce che hanno sottolineato alcune criticità della definizione fiscale in caso di coobbligazione.
Specificamente per l’imposta di registro, in taluni casi anche per l’IVA e sporadicamente per le altre imposte l’ordinamento prevede la coobbligazione di più soggetti, tutti responsabili per l’intero.
Principio fondamentale è che il pagamento di quanto dovuto da parte di uno dei coobbligati libera tutti, e fa venir meno l’eventuale contestazione della pretesa tributaria, vincolando il giudice a dichiarare l’estinzione del processo per cessazione della materia del contendere.
L’estinzione del processo cancella eventuali vizi sia formali che sostanziali in ordine alla pretesa, e pone un macinio inamovibile sull’intera fase tributaria della vertenza.
Di recente la Corte di Cassazione, con due ordinanze n. 7273 del 26 marzo 2026 e n.12674 del 5 maggio 2026 ha ribadito che una volta acquisito il pagamento di quanto dovuto non possono più essere avanzati reclami o pretese in ordine al rapporto tributario che è estinto irrimediabilmente.
Eventuali contestazioni nei confronti della pretesa (per esempio la convinzione di una delle parti che l’atto fosse esente da imposta mentre l’altra pare paga quanto richiesto) non hanno più ragione di esistere, e come insegnala stessa Cassazione nelle ordinanze citate potrà essere contestata alla parte adempienti, in sede di eventuale azione di regresso, la presunzione di esclusione dall’imposta.
La vertenza si sposta, quindi, dal campo, e dal rito tributario all’eventuale rito civile, con il coobbligato che potrà chiedere di essere escluso dall’azione di regresso avanzata dal soggetto che ha pagato, in quanto le sue ragioni tributarie, che non ha potuto esercitare per l’azione del primo, sono fondate.
Con la complicazione, tra l’altro, di far intendere al giudice civile che certamente conosce ben poco della materia le ragioni squisitamente tecniche di un giudizio tributario!
I due contribuenti che hanno richiesta alla Cassazione di pronunciarsi sulle fattispecie indicate nelle due ordinanze citate, oltre tutto, sono stai anche condannati a pagare le spese di lite, a riprova che quanto affermato sulla coobbligazione è, allo stato, immutabile!
Se ci si trova nel caso di coobbligazione tributaria, e la frequentazione delle parti non è comune, meglio approfondire le informazioni, e non applicare il principio del” fai da te!”.
Altrimenti le liti saranno continue!
Gazzetta Tributaria 74, 29/05/2026
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