PROFESSIONISTI E PUBBLICA AMMINISTRAZIONE: ALLA RICERCA DEL DEBITO SU CARTELLE (Gazzetta Tributaria n. 58/2026)

PROFESSIONISTI E PUBBLICA AMMINISTRAZIONE: ALLA RICERCA DEL DEBITO SU CARTELLE (Gazzetta Tributaria n. 58/2026)

58 – Lo Stato applicherà un procedimento automatico di compensazione in caso di compensi a professionisti e cartelle non pagate, senza limiti minimi.

 

 Sappiamo che uno dei più rilevanti problemi della nostra economia è l’ammontare, da intendersi in termini nominali, del “magazzino” di cartelle di pagamento non pagate (ben superiore a 1000 miliardi di euro!).

Negli ultimi anni vi sono state una serie di iniziative per affrontare tale problema (rottamazioni, rateizzazioni, saldo e stralcio, annullamento d’ufficio ecc.) che però hanno solo scalfito la superficie della montagna.

La legge di bilancio 2026 (L. 199/25) ha previsto al suo comma 725 dell’articolo unico un inasprimento della facoltà per la Pubblica Amministrazione di effettuare una compensazione “automatica” in caso di pagamenti dovuti a lavoratori autonomi in presenza di cartelle non pagate intestate agli stessi soggetti, con una integrazione all’art.48bis del D.P.R.602/73 (quando in un articolo “bis dopo un comma “bis” si aggiunge un comma “ter” vuol dire che quella norma ha bisogno di un lifting!).

Dal 15 giugno 2026 le Pubbliche Amministrazioni dovranno utilizzare in compensazione le somme dovute a lavoratori autonomi se costoro hanno un debito con il Fisco per cartelle scadute, qualunque sia l’ammontare delle cartelle.

Questo vuol dire che prima di ogni pagamento la Pubblica Amministrazione (in tutti i campi!) deve contattare l’Agenzia Riscossione per conoscere la eventuale posizione debitoria “scaduta” del soggetto – naturalmente eventuali rateizzazioni non rilevano –  e in caso di pendenze dovrà preventivamente destinare il pagamento alla Riscossione, erogando al destinatario solo la differenza.

Subito è sorto il dubbio sul trattamento di eventuali rimborsi spese oggetto del pagamento, dato che il legislatore parla di “somme” ma tutte le interpretazioni si riferiscono all’art.54 TUIR che tratta di “reddito”.

Può supportare l’interpretazione riduttiva la lettura della Circolare del Ministero di Giustizia del 17 marzo 2026 che espressamente si riferisce a “compensi”, escludendo quindi il semplice rimborso spese, che per prudenza dovrebbe essere indicato in un documento separato.

A differenza di quanto previsto dalla normativa per i pagamenti c.d. ordinari superiori a cinquemila euro (art.48bis n.1) la nuova norma non prevede la sospensione del pagamento con l’informazione alle parti, ma direttamente il versamento alla Riscossione.

Non è difficile immaginare la quantità di controversie che potranno generarsi per questa “fretta” senza limiti di importo minimo, senza preventivo avviso e con il rischio di pagare importi non dovuti (si pensi, per esempio, alla cartella annullata da una sentenza in corso di notifica, che quindi sino al passaggio in giudicato della stessa per la Riscossione risulta dovuta!), e comunque i ritardi nei pagamenti di quanto dovuto che saranno causati dalla necessaria verifica.

Sembra inoltre che, nella fretta, il legislatore si sia dimenticato che taluni enti locali hanno incaricato della riscossione dei tributi locali strutture diverse dall’Agenzia delle Entrate Riscossione, e sembra che a tali esattori “minori” non sia dovuta la comunicazione del pagamento!

In ogni caso un provvedimento squilibrato (per le imprese vale il limite di € 5.000 e il pagamento viene sospeso; per i professionisti non vi è limite minimo e il versamento alla Riscossione è immediato) provocherà scontento, ritardi, ricorsi alla Corte Costituzionale e forse il gioco non valeva la candela!

 

Gazzetta Tributaria 58, 22/04/2026

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