09 Giu PESTARE L’ACQUA NELL’….IVA! (Gazzetta Tributaria n. 77/2026)
77 – Un gioco di parole per commentare una risposta recente dell’Agenzia.
Pestare l’acqua nel mortaio è un detto popolare per rappresentare una azione scontata e di scarsa utilità, come potrebbe essere investigare la fiscalità IVA dell’acqua!
E’ il bene primario per la vita, senza di essa non si può resistere se non poche ore, sembra assurdo che vi siano problemi fiscali in merito (oltre tutto è un bene ”povero” e il valore aggiunto è molto limitato).
Eppure sorgono dubbi anche per la corretta applicazione dell’imposta in tale ambito, e la vostra Gazzetta non perde occasione per segnalare situazioni controverse e anomalie.
Intanto rileviamo che per l’acqua non vi sono straordinarie agevolazioni, ma sono applicabili o la tariffa agevolata del 10% o quella ordinaria del 22% (perché ortaggi, erbe officinali, spezie e simili sono ad aliquota IVA 4% o 5 % e l’acqua a più del doppio è incomprensibile!).
Poi sorge la distinzione tra acqua minerale e acqua naturale, in base al percorso che compie il liquido nella natura (!), e questo fa si che vi siano nuovamente aliquote IVA differenti.
Infine i servizi accessori aprono un campo tanto sfumato da richiedere l’intervento dell’Agenzia delle Entrate per puntualizzare qualche aspetto.
Con la risposta n. 120 del 8 giugno 2026 viene precisato che l’aliquota ridotta IVA del 10% vale per la fornitura di acqua per consumo umano e per i relativi impianti di distribuzione (nel condominio è tipica l’autoclave per portare l’acqua ai piani alti) e questa aliquota ridotta è un’eccezione rispetto al regime normale.
L’interrogante spiega di svolgere un’attività di monitoraggio e verifica delle caratteristiche di potabilità dell’acqua distribuita nell’edificio, con controlli chimici e microbiotici, e chiede di poter applicare a tale servizio l’aliquota IVA tipica dell’acqua potabile.
La risposta, con la nota indicata, è negativa perché viene spiegato che il servizio, pur utile, non riguarda la distribuzione del prodotto, e che le aliquote agevolate non sono applicabili per analogia: una risposta forse formalmente corretta ma sostanzialmente incomprensibile, dato che se l’aliquota ridotta riguarda l’acqua potabile tale qualifica (la potabilità) deve pur essere verificata in qualche modo e il servizio reso (strettamente connesso al bene principale) deve essere remunerato, certamente con l’applicazione dell’IVA.
Eppure la rigidità dell’interpretazione formale prevale sul concetto pragmatico di raggiungimento dello scopo, e allora ci troviamo a …… pestare l’acqua nel mortaio!
Gazzetta Tributaria, 77, 09/06/2026
Sorry, the comment form is closed at this time.