“PESTARE L’ACQUA NEL MORTAIO” (Gazzetta Tributaria n. 37/2026)

“PESTARE L’ACQUA NEL MORTAIO” (Gazzetta Tributaria n. 37/2026)

37 – Una apposita risposta ad interpello dell’Agenzia per un problema fittizio e nominale!

Il titolo ricorda un detto popolare, diffuso in tutta Italia, che sottolinea l’inutilità di certi comportamenti ovvi e scontati, legati all’epoca in cui in cucina vi era il mortaio per preparare polverizzazioni e simili ma era utilizzato solo per beni solidi da sminuzzare, e non per l’acqua.

Questa descrizione si attanaglia perfettamente alla risposta n. 77 del 12 marzo 2026 dell’Agenzia, che afferma una ovvietà: l’utilizzo di mezzi di pagamento non tracciabili acquisti di valori bollati superiori a 500 euro fa decadere dai benefici premiali della riduzione dei termini di accertamento (legge 127/2015) che spettano solo a chi garantisce la tracciabilità dei pagamenti superiori a 500 euro.

Come si evince dal testo della risposta una società commerciale intende acquistare con pagamento in contatti per importi complessivi superiori a 500 euro valori bollati senza naturalmente fatture o corrispettivi telematici, e dopo l’acquisto riversarli nel conto cassa per le esigenze commerciali (bollo €. 2 su fatture; bollo €. 16 su atti ufficiali, ecc.); chiede se tali attività sono da considerare “operazioni” come definite dal D.Lgs. citato essendo fuori campo IVA non sono significative.

Essendo attività non rilevanti nel mondo IVA (sono genericamente esclusi i valori bollati!), la società istante ritiene che l’utilizzo del contante in tali situazioni non fa venir meno il beneficio dell’abbreviazione dei termini di accertamento se tutte le altre condizioni sono soddisfatte.

La risposta dell’Agenzia, firmata dal direttore capo della divisione contribuenti, è evidentemente scontata e prevedibile: il comportamento indicato non consente di godere del beneficio in quanto lo stesso è applicabile solo ai soggetti che rispettano tutti i requisiti richiesti dalla legge.

Eppure l’Agenzia dedica nove pagine alla formulazione della risposta, e FISCO OGGI, debita cassa di risonanza, nella stessa data del 12 marzo 2026 commenta con un testo di due pagine la pubblicazione della risposta.

Appare sorprendente tanta attenzione ad un “non problema”, e viene addirittura il sospetto che l’istanza di interpello sia stata creata ad arte per poter riaffermare, sia pure nelle forme del dialogo con il contribuente, una verità sacrosanta.

Per altro non è facile comprendere perché si dovrebbe spendere una cifra rilevante (superiore a 500 euro) per acquistare in contanti valori bollati quando la stessa operazione può essere eseguita con bonifico o pagamento con carta di credito!

A meno che “pestare l’acqua nel mortaio” sia un nuovo esercizio per mantenersi in forma fisica e quindi l’Agenzia ci agevola per migliorare la salute, nell’ottica della collaborazione con il “Fisco Amico”.

Ma il periodo di Carnevale è trascorso!

Gazzetta Tributaria 37, 13/03/2026

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