NON C’E’ LIMITE ALLO STUPORE NEGATIVO! (Gazzetta Tributaria n. 59/2026)

NON C’E’ LIMITE ALLO STUPORE NEGATIVO! (Gazzetta Tributaria n. 59/2026)

59 – I rapporti tra Agenzia e Contribuente spesso sono difficili, ma a volte trascendono la credibilità!

 Una norma, forse non molto conosciuta ma spesso azionata dagli uffici, consente all’Agenzia delle Entrate, in presenza di un credito d’imposta rimborsabile, di verificare se vi è una posizione debitoria del contribuente e di proporre la compensazione delle due patite di segno opposto (se non viene accettata la compensazione il credito rimane congelato per consentire la procedura esecutiva!)

Compare su FISCO OGGI del 22 aprile 2026 (ricordiamo che è la rivista ufficiale dell’Agenzia) un commento in materia delle modalità di notifica della sentenza di merito (ricordiamo che per proporre appello o ricorso in Cassazione i termini sono di 60 giorni dalla notifica valida o di 6 mesi dal deposito in assenza di notifica), e commentando una ordinanza di Cassazione viene precisato che una valida notifica deve avvenire solo nel domicilio eletto, e non già all’indirizzo ufficiale della parte.

Questioni formali che sono di specifico interesse solo degli addetti ai lavori, quel campo difficile della procedura tributaria.

Ma questo commento della nostra GAZZETTA non vuole annoiare i lettori con disquisizioni teoriche: esaminando il testo dell’ordinanza (Cassazione n. 8458 del 4 aprile 2026) si evince che un contribuente nel 2022 aveva impugnato avanti la Corte Tributaria di Primo Grado una proposta di compensazione dell’Agenzia di un credito di € 248,46 con debiti ben superiori e pregressi.

In primo grado il nostro contribuente otteneva ragione, l’Agenzia Riscossione ricorse in appello e la Corte di Secondo Grado con una sentenza del luglio 2022 lo respinse.

Ricorre in Cassazione l’Avvocatura di Stato per conto dell’Agenzia Riscossione e dopo una proposta di definizione in camera di consiglio, rifiutata, si va a dibattimento e viene emessa la pronuncia indicata che cassa con rinvio la sentenza di secondo grado.

Quindi vi saranno almeno quattro (e le premesse fanno temere una crescita dei passaggi!) gradi di giudizio per discutere se può o non può essere effettuata una compensazione per meno di 250 euro!

Forse siamo al livello del ridicolo, oppure in presenza di un rimborso “si vede rosso”, ma è incomprensibile come si possano dedicare tante risorse, tempi e attenzioni ad una simile dimensione irrisoria di vertenza.

Fino ad ora della controversia hanno dovuto occuparsi 11 giudici (3+3+5); come minimo vi saranno altri 3 giudici dell’appello del rinvio; almeno un paio di avvocati procuratori; quattro segretari di udienza; in totale almeno una ventina di persone, senza considerare i collaboratori degli studi impegnati, e tutto per decidere se è possibile o no un rimborso con compensazione di un credito di 248,46 euro (forse mancano circa venti euro di interessi!!!).

Sembra di intendere che siamo in presenza di una esasperazione delle relazioni che prescindono dalla realtà, e secondo il diritto anglosassone le parti sarebbero passibili di sanzione per “Oltraggio alla Corte”.

Ma in tutto questo FISCO OGGI, riportando il contenuto formale dell’ordinanza citata, non fa minimamente cenno alla dimensione monetaria del problema, ma vuole sottolineare solo che la notifica all’indirizzo dell’Agenzia e non al domicilio eletto era errato.

C’è bisogno di un forte richiamo al pragmatismo, anche se a volte i rapporti tra la parte privata e quella pubblica sono difficili!

 

Gazzetta Tributaria 59, 22/04/2026

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.