NO ALLA DESTINAZIONE FISCALE “FAI DA TE” (Gazzetta Tributaria n. 62/2026)

NO ALLA DESTINAZIONE FISCALE “FAI DA TE” (Gazzetta Tributaria n. 62/2026)

62 – Una curiosa pronuncia sottolinea il carattere vincolante collettivo dell’obbligazione fiscale.

 Tante volte, certamente, è capitato di ritenere che una parte dei soldi prelevati con la fiscalità generale sono spesi “male” e che noi avremmo saputo utilizzarli meglio.

Siamo naturalmente in presenza solo del “mugugno”, dato che i principi della riscossione delle imposte sono universali e quindi non vi è alcuno spazio per le soluzioni fai da te.

Eppure si trova chi, per motivi di principio, vuole percorrere tutti i gradi di giudizio per ripetere, ad ogni livello, il diritto a scegliere la destinazione dei propri tributi, o almeno una parte – l’obiezione di coscienza fiscale!

L’occasione per queste note è data dalla pubblicazione della ordinanza della Corte di Cassazione n. 11437 del 28 aprile 2026 che ha respinto un ennesimo tentativo di un contribuente di far riconoscere legittimi i propri versamenti di parte del tributo autoliquidato non alla Riscossione ma a Enti Benefici e Sociali.

Viene respinta anche la richiesta di sottoporre la vertenza alla Corte dei Diritti dell’Uomo!

Due notazioni devono essere volte rispetto ad una situazione che ha solo la caratteristica della curiosità!

Da un lato la pervicacia di chi, convinto delle proprie ragioni, segue tre gradi di giudizio, sopporta tre condanne alle spese di lite in nome di un principio ideale, e costringe la Suprema Corte a pronunciare un principio di diritto in tema di obiezione fiscale per le spese militari e sociali, ribadendo la prevalenza degli interessi collettivi come stabiliti dall’ordinamento statale.

Dall’altro lato la precisione della pronuncia della Cassazione, che dedica una decina di pagine alla confutazione del diritto all’obiezione fiscale, ricordando che il versamento al bilancio dello Stato dei tributi non consente di conoscere la destinazione delle somme (spese sociali o per armamenti o altri) e la sottrazione al pagamento di quanto dichiarato per motivi di contestazione personale si trasforma in un aggravio collettivo perché il mancato versamento dell’obiettore deve essere coperto dai versamenti dei concittadini: principi corretti, pagine e pagine per affermare quel concetto che la nostra Carta Costituzionale specifica con chiarezza nell’art. 53 “Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva” dove quel termine “tutti” non consente eccezioni.

Quanto sopra sommariamente esposto obbliga la Corte di Cassazione a formulare un secondo principio di diritto (è una eccezione la presenza di due principi nella stessa pronuncia) per ribadire la natura acausale dell’imposta sull’impiego della risorsa acquisita, e condannare nuovamente il ricorrente alle spese di lite.

L’oggetto della controversia era il mancato versamento di € 50 di imposte (!) relativo all’anno 2006 – tutti elementi quantitativi distorti che ribadiscono il carattere di provocazione della vertenza.

Nell’ordinamento giudiziario anglosassone il ricorrente sarebbe comunque stato condannato per oltraggio alla Corte!

 

 

Gazzetta Tributaria, 62, 29/04/2026

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