19 Mag LE CONSEGUENZE NON FINISCONO MAI! (Gazzetta Tributaria n. 70/2026)
70 – Nelle società ristrette il rapporto societario può sviluppare i suoi effetti nei confronti del socio a tutto tondo.
Uno dei fenomeni che più spesso rileva nel complesso mondo della fiscalità del reddito da partecipazione è quello derivante dall’imputazione ai soci di società ristretta del reddito derivante dalla rettifica dell’imponibile della società.
Nelle società a ristretta base sociale l’accertamento indirizzato alla società viene considerato, in genere, automaticamente ribaltabile, pro quota, anche ai soci che magari non erano informati delle vicende pregresse.
Questa connessione “automatica” viene messa in discussione dall’ordinanza n. 12611 del 5 maggio 2026 della Corte di Cassazione che riconosce al socio il diritto di impugnare anche la quantificazione dell’imputazione del reddito della società, nel caso che l’accertamento iniziale non sia stato impugnato.
Nella vicenda trattata un socio al 50% di una società in liquidazione era stato raggiunto da un accertamento di presunto reddito di partecipazione a fronte dell’accertamento sintetico a carico della società, conseguente all’omissione della dichiarazione.
L’accertamento non veniva opposto.
Nei due giudizi di merito i ricorsi del contribuente-socio venivano respinti, e quindi doveva essere adita la Cassazione che con la pronuncia indicata ribalta la situazione riconoscendo al socio il diritto non solo a contestare l’imputazione del reddito ma anche la stessa quantificazione a carico della società, pur nel silenzio di questa.
La Cassazione, che non può effettuare una valutazione nel merito delle prove fornite nel corso dei giudizi “minori”, cassa con rinvio la sentenza della Corte Regionale affermando che rimane il diritto del socio che non sia stato parte nelle vertenze societarie a contestare, nel silenzio della società, il percorso accertativo seguito dall’Agenzia.
Interviene, sotto due aspetti, la variabile tempo che genera sconcerto: stiamo trattando del reddito per l’anno 2007, e bene che vada la conclusione sarà dopo un quarto di secolo!
Inoltre avanti la Cassazione è stato dichiarato il decesso del ricorrente; il giudizio in Cassazione prosegue egualmente dato che avanti il supremo collegio non si applica il principio dell’interruzione del processo, ma dato che è stata pronunciata una sentenza che rinvia alla Corte Regionale per un nuovo esame si pone il dubbio di chi sarà autorizzato a procedere alla riassunzione: tutti gli interessati, solo gli eredi, eventuali altri soci che possono trarre beneficio dalla pronuncia?
Anche davanti il Supremo Collegio gli accadimenti della vita possono creare casi di studio: speriamo che gli eredi del contribuente, o i chiamati all’eredità siano stati correttamente edotti della pendenza della vertenza.
In ogni caso un’ulteriore dimostrazione che il rapporto societario non ha durata tassativa limitata alla esistenza della società, ma, come ricordava De Filippo, “gli esami non finiscono mai!” e anche le conseguenze di una associazione!
Gazzetta Tributaria 70, 19/05/2026
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