LAVORO AUTONOMO INDIVIDUALE: L’ESCLUSIONE DA IRAP VALEVA SEMPRE! (Gazzetta Tributaria n.14/2024)

LAVORO AUTONOMO INDIVIDUALE: L’ESCLUSIONE DA IRAP VALEVA SEMPRE! (Gazzetta Tributaria n.14/2024)

14 – Con successive pronunce la Corte di Cassazione afferma che sull’attività autonoma individuale non deve esserci IRAP!

 

Abbiamo sempre dedicato una rilevante attenzione al problema dell’assoggettamento ad IRAP del reddito derivane dall’attività di lavoro autonomo, contrastando l’animus taxandi dell’Agenzia delle Entrate, e mano a mano le varie pronunce giudiziarie o correzioni legislative ci hanno spesso dato ragione.

Ora si aggiunge la recentissima sentenza della Corte di Cassazione n.1857 del 17 gennaio 2024 che a chiare lettere afferma come il lavoro autonomo individuale direttamente e specificamente remunerato, debba andare esente da questa imposta, anche se prestato ad un solo cliente che possiede organizzazione di mezzi e personale.

L’oggetto del contenere è l’imposizione sul reddito di un professionista che ha come unico cliente una società di consulenza e revisione (si tratta una delle maggiori al mondo) di cui è anche socio e nella quale, secondo una certa turnazione, deve ricoprire incarichi direttivi.

La Cassazione, dando ragione al professionista, pone l’accento sulla rilevanza del concetto di “autonoma” organizzazione affermando un principio di diritto: l’esercizio di una attività professionale esclusivamente nell’ambito dell’organizzazione costituita da una società di capitali di cui il professionista è socio o collaboratore continuativo non realizza di per sé il presupposto impositivo costituito dall’autonoma organizzazione rilevante ai fini IRAP”

Ma allora questo dovrebbe sgombrare il campo a tutte le contestazioni contro l’esclusione da IRAP per i professionisti singoli, per gli agenti di commercio e per i consulenti finanziari, che tutti operano nell’ambito di una organizzazione costituita da una società di capitali, la loro cliente, di cui, a volte, possono anche essere soci!

Così come devono cadere tutte le preclusioni sull’utilizzo di beni o servizi di terzi, dato che sono apparati organizzati da terzi per il servizio generale.

In attesa che, con un provvedimento generale, venga spazzato il campo da tante pretestuose iniziative dell’Agenzia nel ricercare imponibilità IRAP in ogni angolo dell’attività autonoma degli operatori singoli, registriamo con soddisfazione anche questa ennesima, e allargata, pronuncia del Supremo Collegio.

Per chi volesse agire solo ora, però, richiamiamo i termini possibili che debbono fare i conti con la decadenza; entro 48 mesi dal versamento può essere richiesta la restituzione del tributo che si ritiene indebitamente pagato; quindi in caso di inesistenza di autonoma organizzazione per il lavoratore autonomo può essere chiesto a rimborso il versamento IRAP effettuato dalla primavera 2020 in poi.

Per chi, invece, avesse già presentato l’istanza di rimborso nei tempi precedenti la sentenza ora commentata rappresenta certamente un maggiore motivo di fiducia nella vittoria.

E tutto questo in attesa che l’IRAP divenga solo un ricordo!

  

Gazzetta Tributaria 14, 24/01/2024

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