LA SCADENZA E’ TASSATIVA ANCHE PER L’AGENZIA! (Gazzetta Tributaria n. 68/2026)

LA SCADENZA E’ TASSATIVA ANCHE PER L’AGENZIA! (Gazzetta Tributaria n. 68/2026)

68 – I termini per l’iscrizione a ruolo del dovuto non dipendono dal comportamento del contribuente.

 Certamente nel modo tributario il tempo rappresenta una costante di attenzione determinante, condizionato come è da termini di prescrizione e decadenza che regolano il calendario delle parti che intervengono.

E’ noto che, in materia di imposte dirette, una rilevante attività degli Uffici è rappresentata dal controllo, ed eventualmente l’intervento sostitutivo, degli obblighi di versamento, come sono sanciti dall’art.36bis del decreto sull’accertamento (DPR600/73) che, letto insieme con l’art.25 del decreto sulla riscossione (DPR 602/73) stabilisce un termine preciso entro cui l’Agenzia può operare l’iscrizione a ruolo: il terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 10440 del 21 aprile 2026 afferma un interessante principio di diritto: il termine decadenziale per l’iscrizione a ruolo degli importi dovuti a seguito di dichiarazione, per esigenze di certezza e di rispetto dei diritti sostanziali del contribuente, resta fermo e non è influenzato dalla presentazione di una dichiarazione tardiva o ultratardiva.

Nel caso oggetto della pronuncia a fronte dell’anno 2013 la società contribuente aveva presentato una dichiarazione tardiva in data 9 gennaio 2015; avendo omesso i versamenti l’iscrizione a ruolo ex art. 36 bis è avvenuta nel 2018 e la società oppone la decadenza.

La Cassazione ribadisce che avendo gli elementi per procedere all’iscrizione a ruolo di quanto dovuto l’Agenzia aveva tempo sino al 31 dicembre 2017 (dichiarazione 2013 scadenza 2014, triennio per l’iscrizione) a nulla contando che la dichiarazione tardiva sia stata presentata nel 2015.

E’ interessante notare come la Cassazione sottolinei la rilevanza di un sistema di termini fissi, affermando che anche la giurisprudenza comunitaria privilegia il punto di equilibrio tra certezza del diritto e diritti del contribuente, mentre nel caso de quo, secondo l’interpretazione dell’Agenzia Riscossione ricorrente in Cassazione alla norma di cui all’art.25/602 doveva applicarsi un termine mobile, dipendente dall’eventuale presentazione di dichiarazioni tardive della parte privata.

Appare significativo leggere che la pronuncia, che annulla senza rinvio l’iscrizione a ruolo tardiva, è pronunciata per esigenze di certezza e di rispetto dei diritti sostanziali del contribuente.

Questo vuol dire che, pur nel rispetto dell’obbligo tributario come principio di socialità stabilito dalla Costituzione, anche l’organo accertatore deve muoversi secondo schemi rigidi e non privilegiare un concetto pragmatico di riscossione a tutti i costi, come invece purtroppo a volte accade.

Dopo la tassatività dei termini per entrambe le parti il prossimo passo dovrebbe essere il divieto di utilizzo spropositato delle presunzioni, sia nell’accertamento che nel contenzioso: un timido passo è avvenuto con l’obbligo di provare in giudizio i fatti a base della rettifica (art.7 c.5bis /546), ma è ancora una norma dai confini incerti, e molti Corti Tributarie non ne offrono una applicazione sistematica.

Forse anche l’ordinanza che abbiamo commentato può indirizzare in quel senso!

Gazzetta Tributaria 68, 18/05/2026

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