29 Lug LA REALTA’ NON RIESCE A MODIFICARE IL RIGIDO FORMALISMO, E QUINDI COLTIVIAMO BENZINA! (Gazzetta Tributaria n. 109 /2026)
109 – La classificazione catastale prevale e vincola la realtà in fatto, contro ogni evidenza.
Nell’immaginario collettivo, ed a ragione, una stazione di servizio di distribuzione di carburante, con annesso bar/panini, è quanto di più lontano si possa concepire da un prato o bosco, essendo generalmente soggetto a inquinamenti e distorsioni di sorta, ed essendo comunque simbolo di motori e mondo meccanico
Invece secondo l’Agenzia delle Entrate, confermata dall’interpretazione del supremo consesso di Roma, un fondo conserva la qualificazione di terreno agricolo se così è inserito nel piano regolatore comunale, anche se nel tempo sullo stesso terreno legittimamente, sono state edificate le costruzioni che hanno dato luogo ad una stazione di servizio per carburanti, con annesso bar/tavola fredda e con tutti i servizi relativi.
Questo è quello che si evince dalla ordinanza n. 20757 del 18 giugno 2026 della Corte di Cassazione che pur relativa ad una vertenza per imposta di registro afferma in linea generale la prevalenza degli atti nominali rispetto alla realtà in fatto.
Questa è la vicenda in un breve riassunto.
Una società ottiene tutte le autorizzazioni per la costruzione di una stazione di servizio, con accessori e attività commerciale connessa, su di un terreno che nel piano regolatore è classificato come “zone agricole produttive normali”; nel corso dei lavori di costruzione cede l’azienda, che comprende attrezzature, terreno edificato e scorte, ad altra società.
L’atto di cessione di ramo di azienda è tassato ai fini dell’imposta di registro come beni mobili per impianti e simili e terreno edificabile per l’immobile.
Avverso la sentenza della Corte di Secondo Grado che conferma tale tassazione ricorre in Cassazione l’Agenzia, sostenendo che la qualificazione del terreno secondo lo strumento urbanistico prevale sulla realtà di fatto, e questo assunto viene fatto proprio dal Supremo Consesso che lo cristallizza in un apposito principio di diritto.
La tassazione come terreno agricolo (di fatto vuol dire passare da un’aliquota del 9% ad una del 15% per l’imposta di registro!) permane anche in presenza di operazioni industriali autorizzate, e questo evidentemente contrasta con una “normale “percezione della realtà: nulla è più lontano dal clima bucolico dei campi e degli orti di una puzzolente stazione di servizio automobilistica!
Ma forse per i giudici della Cassazione che si muovono con auto di servizio con autista il problema del carburante dell’auto non è sentito, e quindi preferiscono credere che tra le pompe di benzina si coltivano fiori e frutti!
Invece coltiviamo gasolio e benzina!
Gazzetta Tributaria, n. 109/2026, 29/7/2026
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