19 Mag LA DIFESA CONTRO IL FISCO RICHIEDE ATTIVITA’ ASSIDUA – BANDO AI PIGRI! (Gazzetta Tributaria n. 71/2026)
71 – La Cassazione insegna come ci si può difendere dall’accertamento sintetico, ma deve esserci attività specifica.
Come abbiamo più volte ricordato la posizione dell’Agenzia delle Entrate in materia di ricostruzione dei redditi e stime delle attività non dichiarate è particolarmente forte, essendo accompagnata dall’utilizzo di dati e notizie “comunque raccolti o venuti a sua conoscenza” (art.39,II c. D.P.R. 600/73).
In caso di accertamento diventa pertanto più complessa la difesa del contribuente che si trova a dover contrapporre le proprie verità alle presunzioni del Fisco.
Nel caso che esaminiamo vi è stato un accertamento induttivo nei confronti di una società formalmente polacca, ma per la quale l’Agenzia ha presunto la estero vestizione fittizia; dato che la società aveva dichiarato la sede e l’attività all’estero non vi era dichiarazione in Italia per l’anno 2008, e il reddito veniva presunto sulla base della redditività madia delle imprese del settore, come in possesso dell’Agenzi nelle sue banche dati; i risultati di tali indagini erano allegate all’accertamento con l’oscuramento degli elementi identificativi delle società verificate per presunti motivi di privacy.
La Corte regionale aveva accolto l’argomentazione della società sulla mancanza di motivazione a seguito dei dati oscurati: ricorre in Cassazione l’Agenzia e il supremo collegio, con la sentenza n. 14535 del 16 maggio 2026 cassa con rinvio la pronuncia del merito, affermando da un lato la legittimità della motivazione dell’accertamento sulla base delle informazioni dichiarate e esistenti nelle banche dati ma soprattutto rivolgendo un significativo rimprovero alla parte privata che ha limitato la propria difesa.
Infatti la Suprema Corte afferma che anche se nell’accertamento sono oscurato i dati delle aziende prese a riferimento similare questi dato potevano essere richiesti con un apposito atto di accesso agli atti ai sensi della legge 241/90; pur nell’eventuale parzialità dei dati riferiti in accertamenti è stato ignavo il contribuente che non si è legittimamente procurato i dati delle aziende consimili usate per il raffronto.
Si legge nella sentenza in commento:” L’oscuramento dei dati identificativi delle imprese non impediva alla società di offrire elementi probatori………….Inoltre la società contribuente avrebbe potuto attivare……l’istituto dell’accesso agli atti….”
Una presa di posizione certamente severa nei confronti della strategia difensiva della società, e dell’attività dei suoi difensori; dato il testo della sentenza, che cassa con rinvio, appare inoltre arduo costruire ora un percorso di difesa che supplisca alle carenze indicate.
In sostanza la difesa deve essere dinamica e a tutto tondo, non limitandosi a contestare ma deve porre in atto azioni positive per fornire al giudice elementi di valutazione.
Non c’è posto per difensori pigri!
Gazzetta Tributaria 71, 19/05/2026
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