IL PRESUPPOSTO “PSICOLOGICO” DELL’OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA (Gazzetta Tributaria n. 73/2026)

IL PRESUPPOSTO “PSICOLOGICO” DELL’OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA (Gazzetta Tributaria n. 73/2026)

73 – Una recente pronuncia del Supremo Collegio spazia nell’obbligo di interpretare la recondita volontà delle parti – a quando la perizia psichiatrica?

 Il mondo tributario viene normalmente concepito come un ambiente freddo e asettico di numeri, norme e moduli; invece in alcuni casi deve essere riconsiderato sotto una diversa ottica, con la necessità di valutare le intenzioni recondite delle parti che, magari, intendevano un comportamento diverso da quello prima facie risultante.

Questa almeno sembra l’interpretazione che si potrebbe dare ad una recente presa di posizione della Corte di Cassazione, puntualmente sottolineata con qualche imprecisione da FISCO OGGI.

Merita di essere sottolineato che non siamo ni presenza di fenomeni di sottrazione al tributo, ma sostanzialmente si verte sulla collocazione geografica, ai fini IVA, di un accadimento.

La fattispecie è quanto di più comune si possa ipotizzare: nel campo della moda una società italiana, produttrice, trasferisce un campionario (in esenzione di IVA essendo un prestito d’uso) alla licenziataria francese per una attività di prestazioni pubblicitarie e promozionali; gli accordi consentono che una certa “franchigia” di capi non venga restituita per i motivi più disparati, senza addebiti.

L’Agenzia delle Entrate effettua un accertamento alla società italiana affermando che la mancata restituzione dei capi consegnati rappresenta una cessione gratuita di beni avvenuta in Italia, luogo da cui è partita la spedizione; la società italiana reagisce ribadendo la regolarità contrattuale ed eccependo che, al limite, la cessione è avvenuta in Francia dato che i beni erano legittimamente in quel paese.

Nei gradi di merito le sentenze sono differenti, e l’Agenzia ricorre in Cassazione che con l’ordinanza n. 11325 del 27 aprile 2026, cassando con rinvio la sentenza di secondo grado favorevole al contribuente, afferma alcuni interessanti principi comportamentali come:

“la franchigia…… non può essere considerata come evenienza eccentrica e occasionale…. occorre verificare se essa sia stata contemplata alle parti quale possibile esito ordinario del rapporto”

E più oltre: “né può ritenersi sufficiente il mero richiamo al tenore letterale delle pattuizioni……deve essere coordinato con la comune intenzione delle parti…:”

La Cassazione ha rinviato alla Corte di Secondo Grado che, presumibilmente dovrà districarsi tra valutazioni non solo di contratti ma di psicologi e tecnici comportamentali che cercheranno di stabilire la reale volontà dei contraenti, in uno scenario che ricorda più le indagini penali che una vertenza fiscale.

Per FISCO OGGI, in modo semplicistico “conta l’intenzione delle parti” che è sempre rilevante ma  può portare a valutazioni distorte!

Sigmund Freud aveva scritto la “psicopatologia della vita quotidiana”; a quando la “psicopatologia della fiscalità corrente”?

Gazzetta Tributaria 73, 29/05/2026

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