IL NOME SULL’AUTO DA CORSA E’ PUBBLICITA’ DEDUCIBILE! (Gazzetta Tributaria n. 54/2026)

IL NOME SULL’AUTO DA CORSA E’ PUBBLICITA’ DEDUCIBILE! (Gazzetta Tributaria n. 54/2026)

 54 – Il tema del confine tra spesa di pubblicità e rappresentanza torna ad interessare il mondo fiscale.

 Uno dei temi maggiormente affrontati dai commentatori in materia fiscale è quello della distinzione tra spesa di pubblicità e spesa di rappresentanza, in relazione alle sponsorizzazioni sportive (ma non solo!).

Ricordiamo che tra le due categorie, simili, vi è ai fini fiscali sostanzialmente una rilevanza quantitativa, dato che le spese di pubblicità sono interamente deducibili come costi, mentre le spese di rappresentanza hanno limiti percentuali di deducibilità (molto bassi) legati all’ammontare del fatturato (art.108 TUIR).

Oltre vent’anni fa il legislatore ha approvato una norma (art.90 legge 289/2002) che attribuisce una presunzione legale assoluta quale spesa di pubblicità alla sponsorizzazione sportiva a favore di una Associazione Sportiva Dilettantistica; ciò nonostante l’Agenzia non perde occasione per contestare le spese di sponsorizzazione ritenendole, in genere, non qualificabili come pubblicità e quindi non giustificate nella deducibilità integrale (la GAZZETTA TRIBUTARIA, per esempio, ha già trattato il tema nei numeri 94/22; 58/23;97/25;115/25 e altri).

Ora interviene nuovamente la Corte di Cassazione che con l’ordinanza n. 8124 del 1° aprile 2026 (non è un pesce d’aprile!) ribadisce che non vi sono limiti – confini – quantitativi per la qualificazione dei costi di sponsorizzazione come pubblicità; che il giudizio sulla natura del costo deve essere di tipo qualitativo e non quantitativo; che la motivazione della sponsorizzazione sportiva non può essere legata all’incremento della quantità dei prodotti venduti dallo sponsor, ma alla rilevanza della conoscenza del nome commerciale.

Nella pronuncia commentata la Corte di Cassazione cita la sua stessa giurisprudenza (11/08/2025 n. 23095) per sottolineare come l’inerenza delle spese commerciali non abbia una corrispondenza sinallagmatica con la prestazione ottenuta, ma siamo nel campo delle aspettative di promozione e conoscenza di marchi e nomi.

Quindi la conclusione della Cassazione è che la partecipazione, come sponsor, della società contribuente alle gare del campionato europeo di F.2 con l’indicazione del nome sulla carrozzeria della vettura non può essere qualificato come spesa di rappresentanza, e quindi viene respinto il ricorso dell’Agenzia che dopo avere perso nei due gradi di merito chiede alla Cassazione di riqualificare la spesa come sponsorizzazione/rappresentanza valutando l’aspettativa di ritorno commerciale che deve essere associato alla spesa per poterla definire pubblicitaria.

In sostanza una reintroduzione della valutazione quantitativa che è espressamente esclusa da tutte le pronunce della Suprema Corte.

L’Agenzia è stata anche condannata a pagare significative spese legali, ma siamo certi che anche questa circostanza non basterà a far desistere tante controversie sul concetto di sponsorizzazioni (anche se a volte di tale istituto si approfitta!)

 

Gazzetta Tributaria 54, 17/04/2026

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