30 Lug FORMA O SOSTANZA: VINCE LA SECONDA! (Gazzetta Tributaria n. 110/2026)
110 – Ancora una vertenza imperniata, tra l’altro, sul linguaggio telematico dei documenti prodotti.
Anche soggetti datati come il vostro redattore (che addirittura era nato suddito del re d’ Italia Vittorio Emanuele III) si stanno abituando all’uso del mezzo telematico con tutte le attenzioni che questo richiede (per altro consente una celerità ed una flessibilità un tempo inimmaginabili)
Pur tuttavia vi sono aspetti che devono essere ancora affinati, come il linguaggio da usare nella riproduzione e nella conservazione di documenti.
La soluzione più semplice vorrebbe che una volta che un certo documento è riprodotto con un linguaggio non modificabile questo fa fede a prova di falso, dall’altro lato vi era stato un periodo in cui si affermava che solo determinati linguaggi elettronici (non il diffuso.pdf ma .pdf/A o .elm) fossero idonei a trovare spazio nel processo sia telematico che civile.
Ci siamo già occupati di questi temi, da ultimo nei numeri 30 e 75 della GAZZETTA TRIBUTARIA del 2026, ma torniamo ora sull’argomento commentando una ordinanza recentissima della Suprema Corte che ha caratteristiche peculiari.
L’ordinanza n. 22668 del 3 luglio 2026, corposa, ha intanto la caratteristica di svolgere un’ampia disanima della normativa comunitaria in materia di accesso alla giustizia ed ostacoli burocratici, citando pronunce della Corte Europea ei Diritti dell’Uomo ma in lingua originale (inglese) e questo per alcune pagine!
In un mondo poliglotta come quello in cui ora siamo è certamente accettabile che in una pronuncia di una Corte italiana vi siano pagine in inglese, ma questo diviene insolito quando si tenga conto che tutte le pronunce della CEDU sono rese in tutte le lingue della comunità, e la riproduzione solo in inglese appare insolita.
Nel testo, poi, ancora una volta la Suprema Corte ha confermato che anche le ricevute di notifica riprodotte analogicamente e depositate in .pdf se non vi è contestazione sul contenuto non possono essere dichiarate non produttive di effetti per la sola ragione della veste grafica, tradizionale .pdf e non .elm!
Più volte viene ripetuto, sia in italiano che in inglese, che la normativa sia comunitaria che nazionale deve consentire al cittadino di adire con semplicità gli organi giudiziari, senza cadere in eccessi di formalismi che rappresentano un caso di giustizia negata.
Sembra che molta dell’attenzione scatenata dall’uso del linguaggio elettronico e la limitazione dell’attività del cittadino sia nata dalla sentenza della CEDU 23/05/2024 Patricolo c. Italia; secondo la Suprema Corte Italiana, quindi, salvo il diritto alla correttezza dei testi la Corte di Cassazione italiana svolge una intensa attività di promozione verso una interpretazione più pragmatica, e meno formalista delle modalità nell’accesso alla giustizia.
Non possiamo che fare il tifo per questa posizione!
Gazzetta Tributaria, n. 110/2026, 30/7/2026
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