11 Mag FORMA E SOSTANZA: LE SOVRAPPOSIZIONI TRA FALLIMENTO E VERTENZE TRIBUTARIE (E LA SOLIDARIETA’) (Gazzetta Tributaria n. 64/2026)
64 – Dato che anche durante e dopo un fallimento possono esservi responsabilità personali dell’ex amministratore si possono verificare casi di colpevole inerzia.
Una recente pronuncia riporta alla ribalta una situazione che dimostra come, nonostante le modifiche ed i cambi di denominazione, la componente sanzionatoria della procedura fallimentare permanga nella mentalità dei giudici.
Da alcuni anni (gennaio 2019) è in vigore una complessa modifica delle norme sulla regolazione delle crisi d’impresa” e tra l’altro è scomparsa la parola “fallimento” sostituita nella legge da “liquidazione giudiziale”.
Tutti i commenti hanno sottolineato come uno degli intenti della nuova normativa fosse anche quello di cancellare quella alea di dispregio connessa con il “fallimento”, privilegiando invece le soluzioni che aiutino l’impresa a rimettersi in sesto.
Purtuttavia nel fallimento (e nella liquidazione giudiziale) vi è sempre lo spossessamento dai beni e dalle azioni dell’imprenditore “fallito” e l’attribuzione delle funzioni operative e di rappresentanza al Curatore (anche nella liquidazione giudiziale mantiene tale nome!).
La recentissima pronuncia della Corte di Cassazione n. 10212 del 19 aprile 2026 ribadisce che con la pronuncia di fallimento (era prima della riforma del 2019, ma nono cambia nulla) ogni titolarità dell’azione giudiziale nei confronti anche del Fisco compete solo al curatore, e l’ex legale rappresentante della società fallita (che in materia tributaria potrebbe essere interessato da solidarietà per sanzioni e risvolti penali) non può intervenire per difendere la propria posizione in caso di inerzia del curatore in fase di appello (anche di impugnativa!).
E’ il caso di una società raggiunta da un accertamento debitamente impugnato, e poi dichiarata fallita; a fronte della sentenza di primo grado che dichiarava l’estinzione del giudizio l’appello veniva proposto, nell’inerzia del curatore del fallimento, dall’ex legale rappresentante, ma la Cassazione con la pronuncia indicata ribadisce che l’unica rappresentanza della società fallita è del curatore e solo in caso di totale inerzia dello stesso nella fase propositiva della vertenza vi poteva essere una funzione sostitutiva di un potenziale interessato; ma certamente non dopo che un ricorso era già stato presentato!
Specialmente alla luce di questa evoluzione della normativa e del comune sentire che vuole considerare il “fallimento – liquidazione giudiziale” solo come un atto di concorso e non di sanzione, forse dovrebbe essere rivista anche la disciplina relativa alla rappresentanza processuale, tenuto conto che i tempi del Fisco a volte sono biblici e quindi certe situazioni possono richiedere interventi anche dopo decenni!
Ma intanto, in attesa che si pronunci la Corte Costituzionale per questa che sembra di essere una lesione del diritto del fallito, dobbiamo prendere atto che il Supremo Tribunale considera corretto escludere il fallito da qualunque azione di difesa!
E il fatto che ora si chiami Liquidazione Giudiziale non cambia nulla!
Gazzetta Tributaria 64, 11/05/2026
Sorry, the comment form is closed at this time.