09 Mar ANCHE L’AGENZIA SI ADEGUA A SHAKESPEARE! (Gazzetta Tributaria n. 34/2026)
34 – Tutto è bene quel che finisce bene, e così si deve intendere la rettifica dell’Agenzia ad una risposta sostanzialmente sbagliata.
Prendiamo a prestito il titolo di una commedia del grande Bardo d’Inghilterra per commentare un caso tributario dei giorni nostri sorprendente anche per la sua tempistica.
Pochi giorni fa commentavamo (Gazzetta Tributaria n. 26 del 26 febbraio 2026) la risposta n. 26 dell’Agenzia delle Entrate del 10 febbraio 2026 che aveva escluso la possibilità di una rettifica delle somme indicate nella Certificazione Unica in caso di compensi erogati per errore dalla Azienda Sanitaria ad un medico di medicina generale, e da questi restituiti su sua segnalazione ma dopo il 31 dicembre dell’anno di liquidazione.
Questi compensi, sostanzialmente solo una partita di giro, avevano fatto si che il medico fosse uscito per superamento nominale del limite di legge, dal regime forfetario, con rilevante aggravio di imposta.
Non sappiamo in base a quali sollecitazioni (magari anche la lettura della nostra Gazzetta ha contribuito!) ma a distanza di neppure un mese l’Agenzia ha pubblicato la risposta n. 68 del 6 marzo 2026 che corregge totalmente la precedente pronuncia e, secondo buon senso!, afferma che un errore involontario della controparte – pubblica – non può comportare per il contribuente la penalizzazione dell’uscita dal regime forfetario, in quanto il limite degli 85.000 euro di ricavi annui deve avere riferimento al “compenso effettivamente spettane! e non solamente ad eventuali indicazioni contabili errate.
Il riconoscimento dell’errore commesso con la prima risposta è molto attenuato nel testo in rettifica emanato dall’Agenzia, anche se un passaggio, contenuto a pag. 6, lascia perplessi: si afferma che “Una più approfondita analisi degli elementi probatori forniti nell’istanza di interpello …..”
Ci rifiutiamo di credere che l’esame delle problematiche sottoposte al regime degli interpelli sia superficiale, e non vorremmo invece che la primitiva risposta fosse frutto di quel ”animus tassandi” che a volte si riscontra in alcuni funzionari, che vedono il contribuente comunque come un cittadino che vorrebbe sottrarsi all’onere tributario (un po’ come alcuni Procuratori della Repubblica (per buona sorte oggi in pensione) che all’epoca di “mani pulite” affermavano che se un imprenditore non era ancora indagato era solo questione di tempo e sovraccarico degli uffici!).
Per fortuna quella stagione è rimasta solo uno sgradevole ricordo, e nel tempo attuale l’Agenzia delle Entrate ha la capacità di correggere a favore del contribuente, dopo solo quattro settimane, un parere sbagliato.
Dopo averla tanto chiamata siamo finalmente in presenza di una applicazione del mitico art. 10 dello Statuto del Contribuente:” I rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria sono improntati al regime di collaborazione e buona fede”
Se a questo aggiungessimo la pratica applicazione anche del regime di contradditorio costruttivo saremmo veramente all’inizio di una nuova era fiscale!
Ben venga, quindi, l’auspicio di Shakespeare: Tutto è bene quel che finisce bene!
Gazzetta Tributaria 34, 09/03/2026
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