ACCERTAMENTO AI SOCI: DIPENDE ANCHE DAL TIPO DI SOCIETA’ CON UN EVIDENTE VIOLAZIONE DI EQUITA’ (Gazzetta Tributaria n. 67/2026)

ACCERTAMENTO AI SOCI: DIPENDE ANCHE DAL TIPO DI SOCIETA’ CON UN EVIDENTE VIOLAZIONE DI EQUITA’ (Gazzetta Tributaria n. 67/2026)

67 – In caso di ristretta base partecipativa possono esservi conseguenze diverse secondo la forma societaria.

 Uno dei punti più controversi della tassazione delle persone fisiche è rappresentato dalla presunzione di distribuzione di utili ”neri” in caso accertamento a carico della società partecipata, quando questa è a ristretta base partecipativa.

Vi è una sorta di automatismo perverso per cui un accertamento di costi indeducibili (per svariati motivi) nei confronti di una società di capitali a ristretta base partecipativa comporta automaticamente una presunzione di maggior reddito personale dei soci, pro quota, in relazione al maggiore imponibile della società.

Da ultimo, come riporta compiaciuto FISCO OGGI del 15 maggio 2026, la Corte di Cassazione ha ritenuto valido un avviso di accertamenti inviato al socio di una s.r.l. in relazione ad un accertamento nei confronti della società non opposto, anche se detto accertamento societario non era stato notificato al socio nè allegato all’accertamento personale.

Una grossa confusione, perchè anche la ristretta base partecipativa (pochi soci!) non vuol dire una perfetta trasparenza nei rapporti personali, e in caso di dissidio e carenza informativa il socio minoritario può non avere conoscenza dell’accertamento alla società!

Eppure anche la Cassazione, con l’ordinanza n. 10517 del 21 aprile 2026 ha ribadito che è onere del socio di s.r.l. di tenersi informato degli accadimenti della società, e che l’art.2476 del Codice Civile consente al socio di avere pieno accesso agli atti societari; quindi è valido un accertamento personale che non abbia allegato l’atto originario nei confronti della società a cui partecipa il contribuente, ma questo sia solamente citato!

Questa affermazione che può essere discussa a seconda delle circostanze di fatto, però non trova giustificazione nel caso in cui la società “ristretta” sia una Società per Azioni, in quanto in questa fattispecie al socio non è consentito l’accesso agli atti amministrativi della società.

Due pesi e due misure?

Sicuramente nel campo delle presunzioni fiscali vi è un generale “favor Agenzia e” così radicato da giustificare anche simili forzature: per il socio di s.r.l. vi è la presunzione di percezione (e imposizione personale) dei maggiori utili da accertamento, che generalmente non sono utili ma solo maggiori imponibili, senza possibilità di contestare la documentazione societaria, mentre questo appare meno sostenibile per il socio di S.p.A. (!).

Con la conseguenza, che a volte si verifica, che il socio di minoranza può addirittura non sapere nulla dell’accertamento alla società, e trovarsi coinvolto in una carenza dichiarativa in modo totalmente incolpevole.

E’ ben vero che la Società per Azioni ha costi di gestione ordinariamente differenti, tanto da fare preferire alla s.r.l., ma forse bisognerebbe portare all’attenzione dell’Agenzia questa palese discriminazione verso una forma societaria piuttosto che l’altra.

E, già che ci siamo, si dovrebbe ridiscutere la validità delle presunzioni sempre a favore del FISCO!

 

 

Gazzetta Tributaria 67, 15/05/2026

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