31 Lug CASSA O COMPETENZA ANCHE PER L’AGENZIA! (Gazzetta Tributaria n. 112/2026)
112 – Un intervento sul problema del conteggio dei termini di decorrenza per il rimborso tra acconti e saldi.
Come ben sanno i contribuenti e soprattutto i loro consulenti il rapporto complesso con I’ Agenzia in termini di rimborsi di imposte deve scontarsi continuamente con i termini di decadenza dall’azione.
Come norma generale, in materia di imposte dirette, il rimborso non può essere richiesto, e la relativa procedura attivata, dopo 48 mesi dal pagamento (art.38 D.P.R. 602/73, ora art. 76 del Testo Unico Riscossione) che entrerà in vigore nel 2027 e il problema che è stato affrontato anche dalla pronuncia in commento è la rilevanza delle scadenze “provvisorie” – acconti – nel conteggio dei termini.
Può capitare che venga versato un acconto IRES o IRAP determinato con conteggio storico che in sede di liquidazione del saldo risulta eccedente o addirittura non dovuto.
Il termine dei 48 mesi si conteggia dal saldo o dall’acconto?
Ancora, un acconto può essere pagato mediante compensazione con crediti spendibili, e successivamente alla data del saldo non risultava dovuto in quella misura: qual è il termine per il rimborso?
In questa sovrapposizione di interpretazioni e valutazioni interviene anche la Corte di Cassazione con la sentenza n. 24174 del 28 luglio 2026 con una nuova variabile: nella nozione di “versamento” dell’acconto deve essere ricompreso solo il pagamento di somme di denaro, e non anche la compensazione del relativo debito con un credito del contribuente.
Nel testo della sentenza si sottolinea propria la differenza semantica tra il termine “pagamento” e il termine “versamento” rilevando come l’assolvimento dell’onere dell’acconto IRAP mediante compensazione sposti il termine per la richiesta di rimborso (48 mesi dalla scadenza) alla data del saldo.
Ancora sottolinea la sentenza come in caso di mancata espressione monetaria del saldo, perché l’acconto a suo tempo determinato era capiente per l’intero, il termine da cui conteggiare i 48 mesi è la scadenza del saldo, perché solo in quella data anche l’acconto diventa definitivo.
Una vera sovrapposizione di momenti processualmente rilevanti, e anche la sentenza commentata, per giustificare la compensazione delle spese di lite, pur avendo respinto il ricorso dell’Agenzia contro il contribuente, già vittorioso in appello, afferma “Il formante giurisprudenziale non sempre univoco, sopra delineato e la particolarità delle questioni giuridiche”.
In termini spiccioli anche la Cassazione, tra cassa e competenza, pagamenti, versamenti e compensazioni fa fatica dipanare la matassa: figuriamoci i poveri contribuenti!
In ogni caso sembra di poter affermare che un punto è fermo: la data del versamento dell’acconto d’imposta generalmente non rileva per il conteggio dei termini per la richiesta di rimborso.
E se questo punto è confermato abbiamo fatto un passo avanti.
Gazzetta Tributaria, n. 112/2026, 31/7/2026
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