UNA AFFERMAZIONE DI “SANO PRAGMATISMO”! (Gazzetta Triburaria n. 108/2026)

UNA AFFERMAZIONE DI “SANO PRAGMATISMO”! (Gazzetta Triburaria n. 108/2026)

108 – In un dribbling tra aspetti formali e sostanziali l’affermazione che l’utilizzo di un credito riconosciuto non può dare luogo a sanzioni.

 Ogni tanto anche il Supremo Consesso della Cassazione si cala nella realtà delle imprese e dei contribuenti e impartisce lezioni di correttezza e comportamento collaborativo.

Questo almeno si ricava dalla lettura dell’ordinanza n.23911 del 23 luglio 2026 che affronta (e risolve) una fattispecie non così insolita, che formalmente potrebbe essere letta come perdente per il privato.

Una società utilizza in compensazione nel 2014 un credito IVA derivante dalla liquidazione dell’imposta per l’anno precedente (2013), anno per il quale non è stata presentata la dichiarazione IVA; la liquidazione dell’anno 2013 viene verificata dall’Agenzia che riconosce l’esistenza del credito, sanziona l’omessa presentazione della dichiarazione con una specifica contestazione accettata dalla società.

Per l’anno successivo l’Agenzia contesta la liquidazione d’imposta e commina la sanzione relativa all’utilizzo di crediti non spettanti (art.13 D.Lgs. 471/97); si sviluppa un contenzioso che vede la società vittoriosa in primo grado e soccombente in secondo, con il successivo ricorso in Cassazione a cui resiste l’Agenzia con controricorso.

Con la recentissima pronuncia in commento (che per altro ricalca il solco di precedenti affermazioni ed è in sintonia con l’interpretazione comunitaria) la Cassazione bacchetta l’Agenzia affermando che una volta accertata l’esistenza del credito l’eventuale violazione formale derivante da problemi dichiarativi (si pensi anche al caso della dichiarazione ultra tardiva che ai fini fiscali è considerata omessa!) non può riguardare la regolarità dell’utilizzo successivo del credito (si ripete, confermato) in sede di compensazione.

Viene precisato che l’esistenza di un credito confermato rende lo stesso spettante e quindi non vi possono essere sanzioni per il suo utilizzo (salva naturalmente le sanzioni formali per l’omissione dichiarativa).

Quindi l’art.13/471 che colpisce l’utilizzo di crediti inesistenti o non spettanti non si può applicare al caso di specie.

Probabilmente lo stupore dell’interprete, che fatica a comprendere la strenua resistenza dell’Agenzia davanti ad una situazione che pare lineare, ha pervaso anche i Supremi Giudici che sono arrivati a condannare l’Agenzia al rimborso delle spese legali sia per il secondo grado di giudizio di merito (che aveva accolto l’appello dell’Agenzia), che per il grado di Cassazione, con un aggravio complessivo non indifferente.

Anche il mugnaio di Potsdam, che cercava un giudice a Berlino (ricordo di B. Brecht) sarà soddisfatto perché in termini non solo sostanziali giustizia è fatta.

Gazzetta Tributaria, n. 108, 27/7/2026

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