21 Lug IL TEMPO DILATATO E LA SOSPENSIONE FERIALE (Gazzetta Tributaria n. 105/2026)
105 – Vi sono fattispecie diverse nella celebrazione dell’incontro tra scadenze e periodo di “vacanze”!
In attesa di poter spendere anche noi i tempi del riposo restiamo in argomento, e dopo il commento di ieri sulle vacanze tranquille smentiamo subito l’atmosfera di totale serenità ponendo qualche elemento di dubbio, sia pure marginale.
I termini processuali sono sospesi per il mese di agosto, e questo è un punto fermo.
Ma oltre al mondo del processo tributario vi è tutta una galassia di adempimenti, scadenze e così via che riempiono le giornate dei contribuenti e dei consulenti e si sovrappongono, scivolano, cambiamo veste a seconda dei soggetti che devono agire, a seconda del contenuto e delle circostanze in cui l’adempimento è richiesto.
Intanto cominciamo con segnalare una difformità inspiegabile:
i termini processuali sono sospesi dal 1 al 31 di agosto; i termini per la trasmissione di documenti e informazioni richiesti dall’Agenzia delle Entrate sono sospesi dal 1 di agosto al 4 settembre (D.L. 223/2006 art.37): quattro giorni in più che non cambiano la sostanza del rinvio ma rischiano facilmente di confondere i contribuenti.
Oltre tutto quest’anno il 31 agosto è un lunedì, e ci può stare, ma il 4 settembre è un venerdì e quindi il termine scadrebbe al sabato (altro che vacanza serena!).
Ancora si deve avere riguardo al fatto che la proroga amministrativa testé citata non riguarda i dati e documenti richiesti nel corso di verifiche o procedure di rimborso IVA.
Quindi a fronte di un qualunque adempimento nell’imminenza di agosto il contribuente deve collocarlo nella dimensione specifica (amministrativa, processuale, in corso di verifica) e successivamente stabilire la scadenza per l’adempimento avendo cura di valutare se per caso poteva essere una situazione non interessata da proroghe di sorta.
Che fare delle istanze di accertamento con adesione: non sono processuali, non sono richieste di atti e documenti, e quindi non dovrebbero beneficiare di alcun rinvio!
Siamo quasi ad un secolo dalla rivoluzionaria scoperta degli scienziati americani in merito alla teoria della relatività, e dobbiamo riconoscere che almeno per quanto riguarda la determinazione delle scadenze tributarie l’Italia si dimostra un ottimo allievo delle più avanzate teorie sulla fluidità di date, dimensioni temporali e simili, quasi a voler celebrare un secolo dopo il genio di Einstein!
Forse tanti contribuenti, però, ne farebbero a meno preferendo ancorarsi a certezze granitiche.
Gazzetta Tributaria, n. 105, 21/7/2026
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