17 Set PER LA CONDANNA ALLE SPESE POSSONO ESSERCI PRESUPPOSTI DIVERSI, IGNORATI DALL’AGENZIA (Gazzetta Tributaria n. 130/2026)
130 – Nello stesso giorno escono due ordinanze dal contenuto diverso, in relazione all’addebito delle spese al soccombente, con diffusione e conoscenza diversa!
Nella nostra GAZZETTA TRIBUTARIA n.123 del 3 settembre 2026 avevamo commentato l’ordinanza della Cassazione n.24656/2026 che riconosce la necessità dell’addebito delle spese di lite all’Agenzia soccombente e rinvia al giudice di merito per la quantificazione.
FISCO OGGI (organo di stampa ufficiale dell’Agenzia) del 16 settembre 2026 ignora totalmente la pronuncia citata ma commenta favorevolmente l’ordinanza n. 24655 del 15 agosto 2026 che riconosce la compensabilità delle spese di lite anche in caso di soccombenza dell’Agenzia, e (sembra una beffa) condanna il ricorrente contribuente alle spese di lite in Cassazione (€ 500) a favore dell’Agenzia stessa.
Quindi nella stessa Camera di Consiglio del 9 luglio 2026, con presidente e relatore identici, vengono assunte due decisioni e nello stesso giorno, 15 agosto 2026 (e pensare che Ferragosto è festa nazionale!) vengono pubblicate le due diverse pronunce dei Supremi Giudici, che sono riconducibili allo stesso filone e cioè: normalmente le spese di lite devono essere addebitate al soccombente, a meno che non vengano evidenziate “gravi ed eccezionali ragioni” per compensarle, oltre alla novità assoluta della vertenza o al mutato indirizzo della giurisprudenza previsto dall’art.92 C.P.C.
Fisco Oggi, che ben conosce il fatto che l’Agenzia non vince in circa metà delle vertenze in Cassazione, ci tiene a sottolineare come anche senza reciproca soccombenza le spese possono essere compensate (in sostanza anche se l’Agenzia perde può salvare le spese in casi eccezionali); nulla commenta, invece, sul fatto che espressamente la Cassazione boccia, con l’ordinanza di un numero precedente, l’affermazione, tanto diffusa nelle Corti di merito, sui “giusti motivi” indicati in sentenza per giustificare la compensazione delle spese nonostante la soccombenza dell’Agenzia.
Con l’ordinanza n.24656 (che contiene una ricchissima elencazione dei precedenti, anche non noti) viene ribadito che i motivi di compensazione devono essere gravi ed eccezionali e non semplicemente una ipotesi di “equità”.
Dato che l’ordinanza è particolarmente esplicita nel negare valore all’affermazione dei “giusti motivi” come ragione di compensazione delle spese riteniamo che questa pronuncia potrà assumere particolare significato in tutte le cause pendenti in cui il contribuente risulta vincitore.
Il titolo che ha speso FISCO OGGI “Compensazione spese di giudizio anche senza reciproca soccombenza” è solo parziale, perché dimentica di sottolineare che questo è possibile solo in presenza di ”gravi ed eccezionali ragioni”
Magari una posizione più rigida in ordine alle spese di giudizio può ridurre i ricorsi, spesso strumentali, dell’Agenzia nei casi in cui il contribuente ha palesemente ragione.
Aspettiamo la riforma!
Gazzetta Tributaria 130, 17/9/2026
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