19 Ott MA NON E’ ELEMENTARE ….. AGENZIA! (Gazzetta Tributaria n. 148/2026)
148 – Sul concetto di onere della prova si scontrano le valutazioni dei giudici nei vari gradi!
A conclusione delle proprie indagini Sherlock Holmes chiosava, verso il suo sempliciotto partner: “Elementare Watson” per sottolineare la linearità delle proprie argomentazioni.
Questa sembra la linea interpretativa scelta da FISCO OGGI (la rivista ufficiale dell’Agenzia delle Entrate) che nel numero del 14 ottobre 2026 commenta così (distorcendo la realtà) una recente pronuncia della Corte di Cassazione sull’onere della prova nella eventuale partecipazione ad una operazione presunta fiscalmente scorretta.
A volte l’interpretazione di FISCO OGGI è un po’ troppo “pro domo sua”!
Vediamo i fatti.
Una società riceve da clienti esportatori abituali le lettere d’intento previste dalla legge IVA per effettuare acquisti in regime di non imponibilità d’imposta, e procede alle operazioni richieste; l’Agenzia contesta in relazione all’anno 2016 la regolarità delle operazioni in quanto gli acquirenti non avevano i requisiti per essere qualificati come esportatori abituali e pertanto accerta l’omissione (per una cifra ingente) della fatturazione con IVA alla società cedente; in primo grado la CGT da ragione all’Agenzia, in secondo grado viene accolto l’appello della società ed annullato l’accertamento.
Ricorre in Cassazione l’Agenzia e con l’ordinanza n. 26019 del 1 ottobre 2026 la Suprema Corte rinvia di nuovo la vicenda alla Corte di Appello perché appuri, al di la di ogni dubbio, se la società cedente abbia posto in essere tutte le cautele e tutte le attività investigative per accertare l’effettività della dichiarazione d’intento.
Preoccupa l’affermazione della Corte Suprema che censura la sentenza d’appello perché aveva reputato gli indizi forniti dall’Ufficio come elementi insufficienti valutandoli individualmente, e non abbia effettuato (la Corte Regionale!) una valutazione complessiva, che sarebbe invece stato compito dell’Agenzia!
Quindi il contribuente non solo deve verificare la regolarità formale delle dichiarazioni ricevute, ma dovrebbe anche superare l’atto stesso e sondare i reconditi intenti del cliente; niente affatto “elementare”!
E sbrigativamente FISCO OGGI conclude che una lettera d’intenti formalmente valida non esclude la responsabilità del cedente!
Con l’occasione torniamo al problema del giusto processo e della durata dei vari passaggi: accertamento relativo all’anno 2016, sentenza di primo grado del 2022, sentenza di secondo grado del 2024, e, questo indica un’accelerazione, sentenza di Cassazione nel 2026; peccato che sia una pronuncia di rinvio, e quindi probabilmente vi saranno ancora due gradi di giudizio!
In ogni caso tempi quasi biblici, degni della flemma di Sherlock Holmes.
Gazzetta Tributaria 148, 19 ottobre 2026
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