30 Gen NON C’E’ INCASSO PER I PERDITEMPO! (Gazzetta Tributaria n. 12/2026)
12 – Un comma aggiunto alle norme sulla riscossione, in attesa del testo unico, rende difficile la vita per alcuni lavoratori autonomi con debiti fiscali.
Probabilmente spaventati dal crescere del c.d. “magazzino cartelle insolute” che ha superato i 1200 milioni di euro, nonostante le varie rottamazioni, è stato inserito dalla legge di bilancio 2026 (legge 199/2025) un nuovo comma numerato come 1-ter nell’art.48bis del decreto 602/73 – Riscossione
(nota dell’autore: quando una legge è farcita di commi e articoli bis e ter e così via vuol dire che, come il costume di Arlecchino, si è tentato di rabberciare singole situazioni senza affrontare una revisione organica!)
Questa nuova norma vuole colpire direttamente i prestatori di attività di lavoro autonomo, affermando che le pubbliche amministrazioni (in senso lato) non potranno pagare compensi di sorta a professionisti e artisti se questi hanno pendenze per cartelle di pagamento non pagate, di qualunque importo.
In questi casi la norma impone alla pubblica amministrazione di trasferire direttamente alla Riscossione l’importo pendente, e solo dopo tale pagamento erogare l’eventuale eccedenza al professionista.
Con una serie di problemi non di poco conto, che andremo velocemente ad affrontare.
Intanto una norma del genere autorizza un generale rallentamento dei pagamenti (che già non sono celeri!) dato che si deve prima procedere alla verifica!
Peraltro qualunque pagamento dovrebbe essere interessato da questa compensazione: è esperienza professionale avere verificato che a volte vi sono residui (magari centesimi!) di cartelle che tuttora risultano pendenti per distrazione, mancato arrotondamento e simili: anche in questi casi si dovrà operare la compensazione, che costa di più del ricavo?
Inoltre il trasferimento avverrà senza preventiva comunicazione al professionista, che si troverà davanti a situazioni concluse a sua insaputa: magari vi erano motivi particolare da azionare in contestazione che l’intervento a gamba tesa tende vani!
La compensazione riguarda solo i professionisti e artisti che svolgono attività che produce ricavi professionali come evidenziato dall’art.54 TUIR: e le società professionali che producono reddito d’impresa, ma per attività professionali, sono esentate dalla verifica – non sembra corretto!
Il testo del nuovo comma specifica che il sospeso che viene direttamente pagato riguarda le cartelle di pagamento; quindi gli accertamenti esecutivi non rientrano nel novero dei debiti non onorati, anche se non sono stati pagati!
In ogni caso, nel dubbio, per tutti i professionisti che lavorano con le pubbliche amministrazioni (e vi sono anche gli artisti che magari vengono ingaggiati per la festa del paese!) sarà necessario tenere sotto controllo gli estratti di ruolo e provvedere con sollecitudine alla rateizzazione delle cartelle esistenti, o all’impugnativa con la richiesta di sospensione: forse si muove un polverone che supera il beneficio effettivo!
Le norme si dovrebbero applicare dal 15 giugno 2026 (incredibile una modifica che interviene a metà mese di metà anno!) questo differimento dell’efficacia forse vuol dire che il legislatore ….vuole vedere l’effetto che fa! e si riserva di modificare il tiro!
Speriamo.
Gazzetta Tributaria 12, 30/01/2026
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