09 Mag CADE IL MITO DELLA DATA CERTA (Gazzetta Tributaria n. 81/2025)
81 – Anche la Corte di Cassazione apre a elementi di prova diversi dal rigido obbligo della “data certa”
Qualche cosa cambia nel mondo processuale tributario, abituato (forse adagiato) in riti polverosi e immutabili che potrebbero avere fatto il loro tempo.
E’ stata pubblicata l’ordinanza n. 12081 del 7 maggio 2025 della Corte di Cassazione che deve essere notata per due aspetti positivi: uno di tempo ed uno di contenuto.
Per quanto riguarda il primo rileviamo un’insolita scansione di tempi processuali che fanno ben sperare: avviso di accertamento del giugno 2022; ricorso in primo grado non accolto; appello del contribuente che ottiene ragione con sentenza 23/10/2023; ricorso in Cassazione dell’Avvocatura di Stato e pronuncia, con rinvio, del 7 maggio 2025.
In tre anni si sono percorsi tre gradi di giudizio!
Pensare che spesso si esaminano pronunce del Supremo Collegio che riguardano atti di almeno 15 anni prima, e in questo caso invece siamo a velocità strabilianti; speriamo sia indice di un miglioramento della macchina giudiziaria fiscale, verso la realizzazione di quel “giusto processo” che ha nel tempo della pronuncia un caposaldo.
Nel merito la vicenda all’esame degli Ermellini richiama l’attenzione per circostanze diverse: si disquisisce della norma che definisce l’imponibilità dei canoni di locazione sulla base delle dimensioni contrattuali, a prescindere dall’effettiva percezione.
In un rapporto di locazione vi era stata una scrittura privata (senza data certa) di riduzione temporanea del canone per difficoltà del conduttore.
Il locatore ha dichiarato nel Mod. Unico quanto effettivamente percepito, l’Agenzia ha rettificato l’imponibile sulla base del contenuto formale del contratto, la Cassazione con la pronuncia in oggetto non nega la possibilità di provare, anche senza una data certa, il minor reddito ma impone al giudice di merito di valutare in modo oggettivo, ex art.2704 C.C. le prove offerte, e in questo caso non appariva convincente la motivazione della Corte Regionale.
Questo comunque vuol dire che anche in un rapporto di locazione, tanto legato alle forme del contratto registrato, possono intervenire variazioni comunque provate, e non solo con la formale data certa!
Tra le righe la Cassazione afferma che anche la prova testimoniale, tanto temuta nel processo tributario, potrebbe trovare spazio, nell’ambito del prudente apprezzamento del giudice.
Certamente con i mezzi attuali il problema non dovrebbe più porsi, perché una scambio di PEC tra le parti non solo vale come manifestazione di volontà ma gode, in automatico, della forma di data certa che semplifica la valutazione del Giudice.
Quindi l’ordinanza 12081 porta due segnali di ottimismo: tempi solleciti e possibilità di superate l’obbligo della registrazione per la data certa.
Poche pagine cariche di interesse!
Gazzetta Tributaria 81, 09/05/2025
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