UN RIPENSAMENTO DOVEROSO …. DOPO ESSERE STATI CASTIGATI! (Gazzetta Tributaria n. 6/2026)

UN RIPENSAMENTO DOVEROSO …. DOPO ESSERE STATI CASTIGATI! (Gazzetta Tributaria n. 6/2026)

6-L’Agenzia delle Entrate rettifica, sostanzialmente, la propria posizione dopo di avere subito oneri e sconfitte in materia di deducibilità dei contributi dovuti per legge

     

Un caso di resistenza ingiustificata, stigmatizzata dalla Cassazione che ha portato ad una inversione di tendenza e che viene presentata come una affermazione di equità!

Per i contribuenti che, pur residenti in Italia prestano in modo continuativo il proprio lavoro all’estero l’imposizione avviene in modo convenzionale su di un importo “omnicomprensivo”.

Dato che si tratta di un regime forfetario di determinazione dell’imponibile non possono trovare spazio le norme ordinarie che consentono l’esclusione dal reddito di lavoro dipendente delle somme versate quali contributi previdenziali e assistenziali obbligatori.

Con la risposta n. 5 del 15 gennaio 2026 l’Agenzia delle Entrate offre una soluzione sostanziale che rappresenta una vera e propria capriola tra le norme, e se non fosse che l’adempimento tributario provoca tanto stress ai contribuenti farebbe solo sorridere.

Il ragionamento dell’Agenzia è il seguente: un reddito forfetario non consente detrazioni dall’imponibile specifico; quindi i contributi versati dal lavoratore che opera all’estero ma risiede in Italia non sono deducibili dallo specifico reddito di lavoro dipendente.

In linea generale, però, i contributi previdenziali ed assistenziali versati in base a disposizione di legge, se non direttamente dedotti dal reddito di lavoro, sono deducibili dal reddito complessivo della dichiarazione.

Quindi il nostro lavoratore non perde la deducibilità come onere dei contributi versati, ma si trova con l’aggravio di dover presentare una dichiarazione annuale (quale dipendente avrebbe magari potuto essere esentato) e in alcuni caso andrà in credito d’imposta attendendo il rimborso, ma potrà sostanzialmente dedurre i contributi.

Ma l’aspetto sorprendente in questo commento è che la stessa Agenzia, su FISCO OGGI, cita due pronunce della Cassazione del 2025, che confermano per altro questa interpretazione già nota, in cui l’Agenzia ha resistito contro la deducibilità dei contributi, ed è dovuto intervenire il Supremo Giudice, condannandola alle spese, per riaffermare la regolarità della deduzione.

Due pesi e due misure, o un ripensamento tardivo dato che ora, nel nuovo anno, la voce ufficiale dell’Agenzia si compiace del riconoscimento della deducibilità.

E pensare che solo sei mesi prima, in Cassazione aveva sostenuto la indeducibilità di questi oneri!

Certamente i ripensamenti, specialmente se a vantaggio dei contribuenti, sono graditi, ma ciò non toglie che lo sconcerto rimanga significativo: lo stesso ente a distanza di pochi mesi modifica a 180° gradi la propria direzione di marcia!

Forse a questo “ravvedimento” ha contribuito anche la condanna alle spese in Cassazione, a ricordare che spesso il castigo permette di riprendere la retta via (come dicevano i nonni!)

 

 

Gazzetta Tributaria 6, 20/01/2026

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