NOSTALGIA DEL FRANCOBOLLO? (Gazzetta Tributaria N. 159/2026)

NOSTALGIA DEL FRANCOBOLLO? (Gazzetta Tributaria N. 159/2026)

159  – Una sorprendente pronuncia della Suprema Corte sembra far fare un salto indietro di decenni all’innovazione tecnologica

 Negli anni ’60 si creò un mito del collezionismo filatelico che poi divenne un’accezione comune per indicare una rarità: il “Gronchi Rosa” termine che indicava un francobollo disponibile in un numero limitatissimo di esemplari e quindi raro.

Forse anche i giudici della Cassazione ricordano i tempi di albi e francobolli e cercano di ripristinare l’importanza del quadratino dentellato!

Viene da pensare che sia stato il ricordo di tale situazione che abbia indotto i giudici della Suprema Corte ad emanare una pronuncia, sia pure provvisoria, che sembra riportare indietro nel tempo le lancette del progresso.

Da ben oltre una ventina di anni l’attività di ufficio, generalmente intesa, si è profondamente trasformata con l’avvento delle varie forme di posta elettronica sia ordinaria che certificata; i casi di utilizzo del tradizionale servizio postale cartaceo sono limitatissimi, tipicamente verso privati che non hanno caselle di posta certificata!

Altrimenti tutto il traffico di comunicazioni, notifiche, interruzioni di termini ecc. si svolge tramite i servizi elettronici, veloci, puliti, trasparenti ed economici (una raccomandata tradizionale con ricevuta di ritorno cartacea oggi costa circa 10 euro!).

Come un fulmine a ciel sereno compare una recentissima pronuncia della Corte di Cassazione che con l’ordinanza n. 26272 del 5 ottobre 2026 afferma il divieto di sostituire il richiamo alla raccomandata con una PEC se nel contratto è citato solo il piego postale!

Questi i fatti: una società disdice un contratto di leasing, per inadempimento con una PEC inviata all’utilizzatore.

A fronte della contestazione del conduttore si svolgono i gradi di giudizio nel merito, con soccombenza del conduttore ricorrente, e la vertenza arriva in Cassazione che con l’ordinanza citata, rovesciando la tendenza, afferma la prevalenza della forma originaria contrattuale rispetto all’evoluzione della tecnica e l’introduzione del codice dell’amministrazione digitare, e quindi invalida la PEC di inadempimento.

La Corte sottolinea come il Codice Civile sottolinei l’essenzialità della forma convenzionale negli atti unilaterali rispetto ad una generica equipollenza generale dei mezzi di comunicazione.

Senza considerare, nota del redattore, che mentre il contenuto della PEC è sicuramente conosciuto, la raccomandata R.R. certifica che viene recapitato solo un plico, e sul contenuto di questo potrebbe scatenarsi una ulteriore controversia!

Forse con un tardivo ripensamento la Cassazione, con l’ordinanza citata, non ha concluso la vertenza ma ha cassato con rinvio, chiedendo al giudice di merito di accertare se e quando si sia comunque prodotto l’effetto risolutivo del contratto, effetto che era stato eccepito con la contestata PEC.

Un modo “pilatesco” di rinviare ad altri la pronuncia definitiva, dopo però di avere sottolineato un momento di validità retrò del vecchio francobollo

Gazzetta Tributaria 159, 04 novembre 2026

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