SEMBRA UN FILM DI TOTO’ DEGLI ANNI ’50! (Gazzetta Tributaria n. 38/2026)

SEMBRA UN FILM DI TOTO’ DEGLI ANNI ’50! (Gazzetta Tributaria n. 38/2026)

38 – Il concetto di “forza maggiore” e di decadenza da agevolazioni deve confrontarsi con le smagliature della giustizia!

 

La descrizione della vicenda che andiamo a commentare è indispensabile per comprendere quello spaccato di inefficienza istituzionale che viene descritta!

Ricordiamo che la legge di registro condiziona le agevolazioni “prima casa”, tra l’altro, al fatto che l’acquirente che stia altrove stabilisca la propria residenza nel comune ove vi è l’immobile acquistato entro 18 mesi dall’acquisto.

Un contribuente acquistava una quindicina di anni fa una casa in un comune in cui intende stabilire la propria residenza; la casa è condotta in locazione da un inquilino che si oppone allo sfratto.

Inizia un braccio di ferro per ottenere la liberazione dell’appartamento per poterlo abitare da parte del proprietario.

L’Agenzia delle Entrate rileva che il trasferimento della residenza è avvenuto dopo il periodo di 18 mesi previsto dalla legge e revoca le agevolazioni, con interessi e sanzioni; il contribuente replica che si tratta di un caso di forza maggiore (esimente) perché non è riuscito a liberare tempestivamente, nonostante l’apertura di un giudizio, l’immobile dall’ex inquilino.

L’accertamento viene annullato nel primo grado di giudizio e l’appello dell’Agenzia respinto; si giunge quindi al giudizio in Cassazione che con l’ordinanza n. 2487 del 5 febbraio 2026 pronuncia una serie di affermazioni sconcertanti per dare ragione all’Agenzia.

Intanto viene affermato che la mancata liberazione dell’immobile non è un caso di forza maggiore; infatti l’immobile era occupato già prima dell’acquisto, ed era prevedibile che non si giungesse alla liberazione “considerato il tempo occorrente per far valere i propri diritti in giudizio!”

In sostanza se la giustizia è lenta (e diciotto mesi per uno sfratto non sono pochi!) è colpa del contribuente che non valuta i tempi di esecuzione; quindi il fatto dell’occupazione dell’immobile era fatto noto al contribuente che ha sbagliato nelle previsioni di realizzo del possesso!

Siamo in presenza di un sovvertimento delle circostanze, per cui un inadempimento (dell’ex-inquilino) provoca sanzioni e aggravi a carico dell’incolpevole vittima!

Inoltre (ciliegina sulla torta) la Cassazione sottolinea nella sua ultima pagina come la legge imponga il trasferimento della residenza nel comune ove è situato l’immobile, ma non necessariamente in tale immobile; quindi il contribuente poteva andare altrove, purché nello stesso comune, in attesa di ottenere la liberazione del proprio appartamento!

Quindi, concludono i giudici di Roma, è corretta la revoca dei benefici con sanzioni e interessi, e la Cassazione non pronuncia con rinvio ma decide nel merito rigettando il ricorso del contribuente.

E bontà dei giudici le spese di questa vicenda sono state compensate.

Sembra una situazione dei meno fiorenti anni ’50, con la guerra tra “poveri”.

 

 

Gazzetta Tributaria 38, 17/03/2026

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