25 Mar RITORNO AL FUTURO …….. NELLE NOTIFICHE PER POSTA? (Gazzetta Tributaria n. 44/2026)
44 – Una pronuncia della Cassazione riesuma un mezzo di notifica che si credeva soppiantato dall’elettronica.
La PEC ha mandato in pensione (o così si credeva!) quasi tutto il mondo delle notifiche cartacee come disciplinato dal Codice di Procedura Civile e dalle norme speciali, ma resistono sacche di tradizione, magari dimenticate, che seguono altre norme e possono semplificare gli adempimenti, magari offrendo scorciatoie valide.
Intendiamo riferirci specificamente al contenuto della recente ordinanza della Corte di Cassazione n. 2823 del 9 febbraio 2026 che riguardo alle cartelle di pagamento riesuma la piena validità delle notifiche per posta raccomandata, usando supporti cartacei e basta!
Nel 2026, sentire affermare che la spedizione (con carta, busta e francobolli!) di un atto tributario di riscossione mantiene, generalmente, la validità della notifica e non sono necessari neppure i ripetuti invii di conferma richiesti dal Codice di Procedura Civile per le notifiche giudiziali, sembra anacronistico ma così è.
Sono affermazioni sorprendenti ma che trovano riscontro nella specifica normativa sulla riscossione, almeno per quanto riguarda la sua applicabilità ancora per tutto il 2026 secondo il vigente decreto legislativo 602/73 e poi con il Testo Unico sull’Accertamento e Riscossione.
Infatti l’art.26 del decreto 602/73 prevede che la notificazione della cartella di pagamento può essere effettuata per posta raccomandata, con avviso di ricevimento, e la notifica si considera effettuata nella data indicata nell’avviso di ricevimento sottoscritto!
Trattandosi di una normale raccomandata con avviso di ricevimento il servizio potrà essere reso anche da gestori di posta privata debitamente autorizzati, e non in esclusiva dal gestore del servizio universale.
Inoltre la semplice raccomandata, qualora sia stata consegnata al familiare o al portiere dello stabile, non dovrà essere seguita da apposita comunicazione al destinatario della notifica momentaneamente assente!
Una semplificazione che ricordiamo bene vale solo per le cartelle di pagamento, ma che potrà trovare ancora frequente applicazione, anche perché il Testo Unico in materia di Accertamento e Riscossione ripete all’art.102 la stessa disposizione (ricordiamo che i testi unici riformati entreranno in vigore dal 1° gennaio 2027).
Chiaramente è una disposizione a senso unico: solo l’Agenzia della Riscossione può notificare le cartelle di pagamento e quindi solo questa può usufruire del servizio postare con una raccomandata con avviso di ricevimento, senza altre complicazioni; purtuttavia può essere di aiuto per eventuali interpretazioni analogiche ricordare che anche in un periodo in cui sembra imperare in via assoluta la PEC, la “vecchia” raccomandata mantiene la sua validità e svolge la sua funzione.
Per le nostre valutazioni consuete sull’efficienza (!) del sistema riferiamo che la vertenza in oggetto riguardava l’anno 2010, le cartelle impugnate sono state emesse nel 2014; il ricorso in primo grado è stato deciso nel 2018 e l’appello a gennaio 2020, l’udienza a Roma è del 4 dicembre 2025, per fatti che si riferiscono a oltre 15 anni prima.
Chissà se il mantenimento della notifica postale può accelerare questi tempi sempre eccessivi?
Gazzetta Tributaria 44, 25/03/2026
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