RIGIDITA’ DELLE PROCEDURE E COLLOQUIALITA’ DELLA SENTENZA! (Gazzetta Tributaria n. 48/2026)

RIGIDITA’ DELLE PROCEDURE E COLLOQUIALITA’ DELLA SENTENZA! (Gazzetta Tributaria n. 48/2026)

48 – Una articolata pronuncia induce a considerazioni non solo tributarie

A volte capitano pronunce del Giudice Supremo che riuniscono più aspetti controversi, risolvendoli o proponendo una soluzione; questa volta abbiamo trovato anche una pronuncia che usa termini colloquiali che rendono meno indigesto il tutto!

Uno dei caposaldi del nostro sistema fiscale è la “trasparenza” delle società di persone (e assimilate) che, per quanto riguarda l’imposta diretta, non sono direttamente soggetti d‘imposta: secondo l’art.5 del TUIR il reddito della società di persone deve essere imputato ai soci in proporzione alla quota spettante.

Quindi l’eventuale controversia sul reddito della società, e la sua imputazione, deve coinvolgere obbligatoriamente tutti i soci, con la conseguenza che devono essere parti del giudizio sia la società che tutti i soci.

La Corte di Cassazione, con la pronuncia n.5416 del 11 marzo 2026 ha dovuto affrontare una complessa vertenza derivante dalla impugnativa di accertamenti dell’anno 2012 che erano stati rivolti solo a due soci, pronunciando sia in ordine alle modalità di notifica delle sentenze al fine della decorrenza del termine di impugnativa che in ordine alla necessità di far partecipare al giudizio tutte le parti, anche potenziali, della controversia, con conseguente nullità delle pronunce emesse senza la partecipazione generale.

La Cassazione stabilisce che ai fini della decorrenza del termine per le impugnative devono essere rispettate tutte le formalità della notificazione, e non basta avere citato la sentenza azionata in un atto diverso, ma la stessa deve essere direttamente ed autonomamente notificata, con sottoscrizione del rappresentante dell’ente ricevente (non basta consegnare la sentenza allo sportello ma deve esserne sottoscritta una copia!).

Con un inciso decisamente insolito (anche per chi è abituato a leggere pronunce e trattati ponderosi trovare un momento “colloquiale” induce a sorpresa!) nel testo della motivazione troviamo, a pag.10: Tirando le fila del discorso fin qui condotto……..

Una frase del genere rende simpatica anche una complessa disanima di norme: anche il Giudice sente la necessità di …. tirare le fila delle argomentazioni svolte, e questo allora giustifica tanti interpreti che si perdono in ragionamenti complessi e a volte eccessivi!

Ogni tanto si devono …..  tirare le fila! E questa raccomandazione forse dovremmo rivolgerla spesso al legislatore che spesso perde il bandolo della matassa con norme contradditorie e sovrapposte.

Se i Giudici della Suprema Corte sentono la necessità di …. tirare le fila del discorso per evitare accavallamenti nelle interpretazioni a maggior ragione dovrà farlo chi le norme le produce.

Grazie comunque al relatore della ordinanza indicata per averci riportati nella quotidianità dell’attività.

 

 

Gazzetta Tributaria 48, 01/04/2026

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