27 Mar QUANDO PEC E RACCOMANDATA CONVIVONO: IL PASTICCIO DELLE NOTIFICHE MISTE (Gazzetta Tributaria n. 46/2026)
46 – Anche il mondo informatico nasconde insidie e spesso si scontra con gli strumenti tradizionali.
La situazione che descriviamo è un incredibile mix di modernità, strumenti tradizionali e modifiche della norme legate all’apertura alla concorrenza.
Una premessa simile potrebbe tenere lontani i lettori, e quindi chiariamo subito che una recentissima ordinanza di Cassazione permette di gettare uno sguardo al mondo delle notifiche fatte per PEC, ma ad indirizzi al momento non funzionanti; la attivazione dei servizi di posta privata e la validità delle informazioni sottostanti a tutto questo.
Questa è la vicenda.
Una società impugna un’iscrizione ipotecaria derivante dal mancato pagamento di cartelle esattoriali che assume non avere mai ricevute.
L’Agenzia riscossione afferma che le notifiche erano correttamente avvenute e di questo era stata data notizia alla società con raccomandata recapitata da un gestore privato; le Corti di Merito danno ragione alla società in quanto il gestore privato dei servizi postali aveva una licenza “minore” che non attribuisce validità assoluta alla raccomandata.
Ricordiamo che dal 2019 i servizi postali, con vari gradi di efficienza erano stati privatizzati e che a Poste Italiane è riservato in esclusiva solo il servizio postale universale.
La Agenzia Riscossione ricorre in Cassazione che con l’ordinanza n. 6092 del 17 marzo 2026 effettua una completa ricognizione delle circostanze e giunge ad alcune interessanti conclusioni.
Intanto la notifica effettuata via PEC all’indirizzo risultante dagli elenchi ufficiali (INI-PEC) è valida anche se la casella di ricezione risulta piena o inattiva, purchè l’atto venga poi depositato in apposito registro informatico; di questo deposito deve essere data notizia al destinatario della notifica con raccomandata, come è previsto dal’art.26 del D.P.R. 602/73, ma questa raccomandata non è un atto di notifica, ma solo un momento informativo.
Stando così le cose la raccomandata “minore” può essere recapitata validamente anche da un gestore di posta privato perché non si tratta della notificazione di un atto, ma solamente di una informazione alla parte.
Quindi le eccezioni sulla licenza limitata del gestore di posta privata non sono rilevanti nel rapporto formale messo in atto, perché a monte vi era la inefficienza dell’indirizzo PEC della società come risultante dai registri pubblici.
La Cassazione ha quindi rinviato alla Corte di 2° Grado l’esame del regolare adempimento di tutte le altre formalità.
Se siete giunti sin qui nella lettura vuol dire che anche nella formale complicazione dei vincoli su comunicazioni e notifiche siamo riusciti a far intendere che ancora per anni i due mondi: tecnologie spinte (PEC) e tradizione (raccomandata cartacea) dovranno convivere, e bisogna saper gestire entrambe le fattispecie.
Oltre tutto notiamo che questa vicenda in quattro anni ha percorso i tre gradi del giudizio, potenza dei nuovi mezzi che fanno ben sperare!
Gazzetta Tributaria 46, 27/03/2026
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