PERDITE SU CREDITI E COMPETENZA – L’INCERTEZZA NON SCOMPARE! (Gazzetta Tributaria n. 49/2026)

PERDITE SU CREDITI E COMPETENZA – L’INCERTEZZA NON SCOMPARE! (Gazzetta Tributaria n. 49/2026)

49 – A volte anche l’interpretazione di un provvedimento può orientare l’operatore, salvo scoprire che vi è stata una visione distorta

 La presentazione, da parte di FISCO OGGI, di una ordinanza della Cassazione in materia di perdite su crediti può ingenerare sconcerto, e cerchiamo di mettere ordine nella successione delle disposizioni.

Uno degli argomenti più controversi nel difficile panorama della compatibilità delle norme di bilancio e la loro incidenza fiscale è rappresentato dalla necessità di fare convivere la “prudenza “ dell’imprenditore come richiesta dal Codice Civile, specialmente   per quanto riguarda la valutazione dei crediti, con la certezza degli accadimenti richiesta dal Fisco.

Ricordiamo che nel Codice Civile si indica che le valutazioni di bilancio devono essere fatte secondo prudenza (art. 2423bis) e che i crediti devono essere esporti secondo il ”valore di presumibile realizzo”   (art.2426, n.8); ma se ci spostiamo verso la normativa fiscale incontriamo una norma tassativa, l’art.101, n.5 TUIR che impone la valutazione delle perdite su crediti solo in base a elementi certi e precisi.

E’ di immediata percezione che la certezza e precisione poco ha a che fare con la prudenza delle valutazioni dell’imprenditore.

Applicate queste stime alle perdite su crediti si è sviluppata una complessa casistica per evitare eccessivi steccati penalizzanti.

Da un lato in Italia la durata delle procedure fallimentari (o assimilate) rendeva oltremodo variabile la valutazione della certezza della perdita, il legislatore aveva concesso che l’ammissione del debitore ad una procedura concorsuale valeva come elemento certo e preciso, ma solo per l’esercizio su cui avveniva l’ammissione; solo nel 2015 il legislatore ha modificato la norma nel senso che l’ammissione del debitore alla procedura consente al creditore, comunque, di svalutare il credito; inizialmente questo valeva solo dal 2015 in poi, ma con successive interpretazioni è stata riconosciuta anche efficacia retroattiva alla possibilità di svalutare i crediti riguardanti debitori “falliti”.

Naturalmente devono esistere criteri di valutazione dell’imprenditore che ritiene, in un certo esercizio, di avere raggiunto il convincimento (prudente) del rischio di perdita su quel certo credito e procede alla svalutazione.

Quasi un intervento a gamba tesa FISCO OGGI nel numero del 31 marzo 2026 obbliga  a fare un salto indietro ingiustificato, titolando: ”Perdite su crediti da fallimento, deducibilità con tempi precisi” con riferimento all’ordinanza della Corte di Cassazione n. 2943 del 10 febbraio 2026.

Verificato il tutto dobbiamo tirare le orecchie ai colleghi di FISCO OGGI: la normativa non è cambiata, semplicemente la Corte di Cassazione con l’ordinanza in commento ha precisato che la scelta dell’esercizio di competenza per la svalutazione dei crediti da clienti soggetti a procedura concorsuale non è lasciata al libero arbitrio dell’imprenditore ma deve essere supportata da valutazioni compatibili con  i principi contabili.   

Non sono i tempi che devono essere precisi, ma i criterio di valutazione: speriamo così di avere diradato qualche nebbia che una imprecisa lettura della pronuncia poteva sollevare.

Anche le interpretazioni devono essere precise!

 

 

Gazzetta Tributaria 49, 02/04/2026

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