29 Gen OPLA’, E L’IRPEF NON C’E’ PIU’! (Gazzetta Tributaria n. 11/2026)
11 – Una recentissima risposta dell’Agenzia opera un vero e proprio atto di prestidigitazione magica trasformando i presupposti e la sostanza delle ritenute.
Il mago Silvan ha un capace concorrente all’Agenzia delle Entrate!
Solo in questo modo si può spiegare la sostanza di una recente presa di posizione dell’Agenzia che affronta un problema certamente significativo ma con un esito sconcertante.
Negli ultimi anni vi sono state profonde variazioni nei presupposti e nelle forme di esercizio dell’attività professionale, con la sempre maggiore diffusione delle forme associative e societarie, ora anche con società di capitali.
L’evoluzione delle dimensioni degli studi, le richieste dei clienti, la necessità di poter competere più o meno alla pari con i colossi del settore della consulenza, PWC, Ernst Young e così via muovono la geografia delle strutture professionali, e questi movimenti avvengono anche con operazioni ”straordinarie”.
Il quesito posto all’Agenzia riguarda la possibilità di operare una “scissione” di una associazione professionale con la costituzione di una STP – società di capitali professionale.
Con la risposta n. 21 del 28 gennaio 2026 l’Agenzia afferma che l’operazione è certamente possibile e si occupa anche della sorte delle ritenute fiscali che potrebbero essere operate dai clienti sul pagamento delle prestazioni fornite dall’Associazione professionale ma confluite, dopo la scissione come crediti, nella STP.
Per sgombrare il campo a dubbi l’Agenzia ribadisce che l’associazione produce reddito di lavoro autonomo determinato e tassato per cassa; la STP invece reddito d’impresa determinato per competenza temporale.
Il problema si pone per l’utilizzo della ritenuta ex art. 25/600 che il cliente riterrà di applicare al pagamento della prestazione che ha ricevuto da una associazione professionale.
Il fatto che il pagamento venga poi trasferito alla STP potrebbe sfuggire alla operazione finanziaria di pagamento.
L’Agenzia, pragmaticamente, sottolinea che dovrà esser cura della STP risultante dalla scissione avvisare i clienti che il compenso che sarà pagato non riguarda più una prestazione di lavoro autonomo ma una attività d’impresa, e quindi non sarà soggetto a ritenuta.
Successivamente, stimolata dalla STP interrogante, l’Agenzia afferma, ed ecco il colpo di magia! che comunque la ritenuta eventualmente effettuata, nonostante l’avviso dato, a carico della società potrà essere spesa per pagare l’imposta societaria dovuta a titolo di IRES.
Quindi una ritenuta IRPEF, come è denominata dalla legge quella prevista dall’art. 25/600, si trasforma per magia in un acconto IRES:
Magari l’Agenzia si è dimenticata che la ritenuta è accompagnata da specifici ed analitici codici tributo oppure siamo sicuri che la fatina con la sua bacchetta riuscirà a trasformare anche il codice 1040 (ritenuta Irpef) in un codice 2000 (IRES); per altro se una Zucca può diventare una Carrozza un semplice numero può ben essere varabile!
Potenza della modernità, che opera veri e propri incantesimi.
Gazzetta Tributaria 11, 30/01/2026
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