NEGATA L’INTERFERENZA TRA COSTI DEDUCIBILI E PRESUNTE VIOLAZIONI CONTRATTUALI (Gazzetta Tributaria n. 66/2026)

NEGATA L’INTERFERENZA TRA COSTI DEDUCIBILI E PRESUNTE VIOLAZIONI CONTRATTUALI (Gazzetta Tributaria n. 66/2026)

66 – Le opere di miglioria di un punto vendita sono costi deducibili, anche se non consentite contrattualmente.

 Settimana scorsa la Corte di Cassazione ha pubblicato un’interessante ordinanza relativa alla deducibilità dei costi sostenuti da un’impresa commerciale che ha apportato migliorie al punto vendita condotto in locazione, spesando tali costi come oneri pluriennali.

L’Agenzia aveva ripreso a tassazione i costi relativi in quanto il contratto di locazione non consentiva al conduttore alcun intervento sull’immobile, e dalla presunta illiceità civilistica veniva dedotta anche una indeducibilità fiscale.

Con l’ordinanza n. 12862 del 6 maggio 2026 la Corte ha respinto il ricorso dell’Agenzia che già aveva perso i due gradi di merito.

Con affermazioni lineari e di inusuale chiarezza la Corte afferma che “non può desumersi che dalla violazione di una disposizione civilistica discenda automaticamente una conseguenza tributaria”, confermando quindi che ai fini fiscali il costo sostenuto ha diritto di presenza nei costi d’impresa, purché le operazioni svolte non abbiano trasformato la natura del bene (se la miglioria di un negozio è rappresentata dalla costruzione di una piscina per svago non è costo inerente!).

Risulta anche ribadito il principio più volte sostenuto dalla Corte che “l’esercente attività d’impresa o professionale ha diritto alla detrazione dell’IVA anche per i lavori di ristrutturazione o manutenzione di immobili di proprietà di terzi, purché sia presente un nesso di strumentalità tra tali beni e l’attività svolta”

Viene sottolineato come le parti debbano sostenere la liceità, o la indeducibilità del costo di ristrutturazione sostenuto con dati di fatto, e non già solamente in base ad un presunto o reale inadempimento civilistico!

Respinte così le argomentazioni dell’Agenzia in ordine al contrasto tra le disposizioni del contratto di locazione e il sostenimento delle spese da pare dell’inquilino ne è conseguito il rigetto del ricorso con condanna dell’Agenzia ad una dimensione insolito di spese legali (il doppio del normale).

Ai fini fiscali la pronuncia indicata sostiene che la patrimonializzazione delle spese sostenute dall’inquilino è legittima.

Ma questo potrebbe voler dire che alla cessazione della locazione il proprietario potrebbe opporre un diniego alla richiesta di rimborso delle migliorie apportate dall’inquilino: dal testo dell’attuale pronuncia sembrerebbe che, a fini fiscali, il rifiuto debba produrre una sopravvenienza passiva rilevante e deducibile(!)

Infatti se questi costi, fiscalmente validi, non sono stati dedotti in itinere lo potranno essere alla fine.

Forse è un po’ troppo!

 

Gazzetta Tributaria 66, 12/05/2026

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