16 Gen L’INCASSO PUO’ NON ESSERE REDDITO! (Gazzetta Tributaria n. 5/2026)
5 – Per i consulenti finanziari, secondo il principio di competenza, sono tassativi i requisiti di certezza e oggettiva determinazione.
Il mondo dei consulenti finanziari è spesso caratterizzato da contratti che prevedono la corresponsione di un “bonus” legato anche alla verifica, da compiersi magari dopo alcuni anni, delle dimensioni del portafoglio clienti che, quanto meno, deve essere mantenuto.
Nel corso del rapporto possono essere anticipate, in via provvisoria, quote di questo bonus che vengono versate “salvo conguaglio finale”.
Da tempo esiste un contrasto con l’Agenzia delle Entrate che cerca di considerare queste anticipazioni di “bonus” come ricavi di esercizio, mentre il consulente rivendica il diritto alla tassazione solo al compimento del periodo di comporto.
Ad inizio anno è finalmente intervenuto la Corte di Cassazione con una pronuncia che rappresenta una guida per la corretta tassazione: l’ordinanza n. 371 del 7 gennaio 2026 ribadisce in modo tassativo che il reddito del consulente finanziario deve essere determinato secondo il consueto principio di competenza temporale, ma in relazione a proventi che siano certi ed oggettivamente determinabili.
Dato che tutti i contratti dei consulenti rinviano la conferma dell’esistenza del “bonus” alla conclusione del periodo di osservazione, e la misura dello stesso alla dimensione delle variazioni del portafoglio, vengono dichiarate insostenibili le pretese dell’Agenzia che pretende di considerare imponibili eventuali versamenti provvisori in conto.
Nel caso di specie vi era stato un tentativo di aggiramento del vincolo del principio di competenza temporale da parte dell’Agenzia perché il periodo di verifica del bonus era a cavallo di anno e si era concluso prima della scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione dell’anno precedente.
Quindi l’Agenzia afferma che avendo avuto, sia pure l’anno dopo, la certezza del provento, eventuali anticipazioni dovevano essere considerate definitivamente acquisite nell’anno di riscossione.
Tesi strampalata, che non rispetta il principio, tassativo, di competenza temporale e che viene decisamente respinta dalla Cassazione con la pronuncia indicata, che sottolinea come i principi di certezza e determinabilità siano tassativi, “consentendo di escludere dalla tassazione componenti solo stimati”.
Purtroppo, dato che la sentenza di merito di secondo grado era stata negativa, la Cassazione ha dovuto pronunciare un rinvio alla Corte Regionale, e ancora una volta una vertenza che potrebbe essere considerata semplice dilata i tempi della soluzione (l’accertamento opposto riguarda l’anno 2015, e stante la necessità di riassunzione bene che vada vedrà una soluzione nel 2027).
Ma almeno si può ragionevolmente auspicare che una pronuncia così lineare escluda la reiterazione da parte dell’Agenzia degli accertamenti che non rispettano il principio di competenza temporale.
Potrebbe essere comunque un buon risultato!
Gazzetta Tributaria 5, 16/01/2026
Sorry, the comment form is closed at this time.