LA CESSAZIONE DI UN ENTE E LA SUA RESPONSABILITA’ INDEFINITA? (Gazzetta Tributaria n. 35/2026)

LA CESSAZIONE DI UN ENTE E LA SUA RESPONSABILITA’ INDEFINITA? (Gazzetta Tributaria n. 35/2026)

35 – Un recente intervento ripropone il problema della cessazione o meno della responsabilità tributaria.

 

Più volte abbiamo ricordato come nel mondo tributario, particolarmente quello contenzioso, i limiti del tempo sono tanto dilatati da far invidia ai migliori studi sulla relatività di Einstein!

Il caso che commentiamo è indubbiamente peculiare sia per la fattispecie che per la dimensione temporale, che come al solito sottolineiamo per evidenziare le contrapposizioni rispetto al concetto di giusto processo!

Una società sportiva dilettantistica (associazione non riconosciuta) ha commesso irregolarità fiscali, rilevanti, nel 2007; l’accertamento conseguente, emesso dall’Agenzia non veniva impugnato nei termini e diventava definitivo nel 2013.

Nel frattempo la associazione viene cancellata ed estinta, e l’Agenzia notifica all’ex legale rappresentante l’intimazione di pagamento conseguente all’accertamento definitivo.

Nei giudizi di merito il legale rappresentante che impugna l’intimazione ottiene ragione e le due Agenzie (nel frattempo si è unita anche la Riscossione) ricorrono in Cassazione che il 28 gennaio 2026 deposita l’ordinanza n. 1883 che ribadisce la responsabilità generica dell’ex legale rappresentante e quindi la regolarità dell’azione nei suoi confronti.

Naturalmente la Cassazione, non potendo decidere nel merito cassa con rinvio la sentenza impugnata, e quindi la controversia dovrà proseguire, previa riassunzione, avanti la Corte di Giustizia Regionale.

I fatti si riferiscono al 2007 e bene che vada il nuovo giudizio sarà iscritto verso la fine del 2026, per giungere ad una nuova sentenza ??????? (ancora non definitiva perché passibile di un nuovo ricorso in Cassazione!).

Questa vicenda suscita due motivi di attenzione: da un lato la spropositata durata dei processi perché in vent’anni si sono esperiti solo tre gradi di giudizio! e tutti i tempi sono dilatati – si pensi che il ricorso in Cassazione è del 2020, la camera di consiglio è stata nel maggio 2025 e la sentenza depositata nel gennaio 2026, …..e vedremo il proseguo – e la illimitata responsabilità temporale del legale rappresentante dell’associazione.

E’ ben vero che il diritto tributario sta sempre più affermando il principio che i rappresentanti, e spesso anche i soci, di una struttura cessata (associazione o società) sono soggetti ad una sorta di responsabilità successoria sui generis nei confronti delle pendenze fiscali, ma ritenere che questa possa esplicare i suoi effetti al di là del normale periodo di percezione degli accadimenti economici è distorcente!

Da un lato si deve porre la massima attenzione alle vicende fiscali di enti di vario genere, ma dall’altro si deve studiare come erigere una diga nei confronti di questi fenomeni carsici che magari emergono dopo anni di oblio!

Dedicheremo qualche puntata al fenomeno della chiusura di enti e società.

 

 

Gazzetta Tributaria 35, 11/03/2026

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