12 Mar INERENZA DI UN COSTO: PROBLEMA CHE SI RIPRESENTA! (Gazzetta Tributaria n. 36/2026)
36 – Con notevole frequenza ritorna alla ribalta la deducibilità di un costo sulla base della valutazione di inerenza.
Da alcune decine di anni il problema della deducibilità dei costi ai fini di determinare l’imponibile per le imposte dirette deve fare i conti con la portata dell’art.109 TUIR, e particolarmente il suo quinto comma che recita: ”Le spese e gli altri componenti…… sono deducibili se e nella misura in cui si riferiscono ai ricavi ……”.
Viene così evidenziato il nocciolo del problema: l’inerenza deriva dalla riferibilità ai ricavi.
Riprendiamo questo tema perché pochi giorni fa la Corte di Cassazione è tornata con un’ordinanza in merito, che rinfresca la conoscenza, già consolidata, del concetto di inerenza.
Infatti con la ordinanza n. 2131 del 2 febbraio 2026 la Corte ha ribadito che l’inerenza delle singole spese all’attività imprenditoriale costituisce requisito imprescindibile per la loro deduzione.
“Tale inerenza postula una relazione tra la spesa e l’impresa, sicché il costo assume rilevanza non tanto per la sua diretta connessione con una specifica componente di reddito, quanto per la sua correlazione con una attività potenzialmente idonea a produrre utili”
Siamo ben a conoscenza delle contestazioni che spesso vengono avanzate nei confronti dell’inerenza di spese di promozione e rappresentanza; sarà sempre bene considerare che se l’inerenza è fattore imprescindibile il suo perimetro è quanto mai labile, e a tal riguardo ricordiamo una sentenza sempre della Cassazione, n.30030 del 21 novembre 2018, che riconobbe come inerenti costi sostenuti nell’interesse di una collegata che promuoveva, tramite altre società collegate, in Germania, la vendita di un prodotto della gamma offerta della società italiana, in quanto l’apprezzamento anche del mercato tedesco poteva portare benefici indiretti all’attività in Italia.
Certamente è necessario costruire a priori la documentazione sull’esistenza dell’inerenza di un certo costo, per evitare che quando i costi saranno passati al setaccio, magari cinque anni dopo, divenga molto arduo ritornare allo scenario precedente e magari alcuni supporti non sono stati conservati o si sono smarriti.
Più volte, però, la Cassazione ha dovuto alzare bandiera bianca perché la valutazione dell’esistenza o meno dell’inerenza esula dall’applicazione dei motivi di mero diritto, costituendo un apprezzamento in fatto, e FISCO OGGI del 23 febbraio 2026 riprendendo l’ordinanza citata riafferma, in modo semplicistico, che l’inerenza è condizione essenziale per la deduzione di tutti i costi d’impresa!
Dato che il terzo grado di giudizio è solo un giudizio di legittimità questo vorrà dire che in merito a questo aspetto il percorso del contenzioso tributario, nella maggior parte delle circostanze, sarà limitato a due gradi di giudizio, con l’obbligo di costruire con accuratezza quella disponibilità di “prove” e documenti di cui ricordavamo la fondamentale necessità.
Gazzetta Tributaria 36, 12/03/2026
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