IMPORTI VIRTUALI E CONSISTENZA EFFETTIVA (Gazzetta Tributaria n. 47/2026)

IMPORTI VIRTUALI E CONSISTENZA EFFETTIVA (Gazzetta Tributaria n. 47/2026)

47 – Nel decreto fiscale di primavera il caso dell’imposta di bollo

 I lettori meno giovani magari ricorderanno che una volta gli atti “ufficiali” dovevano essere scritti su carta bollata (tra l’altro di ottima qualità!) che era il modo principe per esigere l’imposta di bollo, tributo antichissimo che nella riforma tributaria degli anni ’70 è stato regolamentato dal D.P.R.642/72, oggetto di frequenti rimaneggiamenti – si pensi che la carta bollata è stata abolita nel 2004 – e che ha dovuto riconoscere l’avanzata del mondo telematico (ma per rinnovare il passaporto ci vuole ancora la “marca” da 16 euro!).

IL decreto fiscale di fine marzo, che ha affrontato problemi importanti come le agevolazioni per nuovi investimenti, con gli ammortamenti maggiorati, o la nuova disciplina dei crediti per ricerca e sviluppo, ha pensato bene di mettere mano anche all’imposta di bollo con un intervento che definire bizantino è poco!

Esiste una particolare imposizione all’imposta di bollo che è quella rappresentata dal tributo dovuto sugli estratti conto dei conti correnti bancari (!) e dei libretti di risparmio: è una delle componenti che confluiscono nel coacervo dei costi di conto bancario, e normalmente il cliente, più che lamentarsi della dimensione, non va ad investigare da che cosa sono formati quegli ammontari di spese forse eccessive.

Con un decreto legge (ma dov’è l’urgenza!) è stato stabilito che dall’anno in corso l’imposta di bollo sui conti correnti bancari, solamente quelli intestati a persone giuridiche (quindi società commerciali, associazioni riconosciute, fondazioni, ETS ecc. ma non persone fisiche e associazioni tradizionali!) cresce da 100 a 118 euro l’anno! invece sui conti correnti “privati normali” l’imposta generalmente si applica in misura molto inferiore.

Inoltre per le imprese il costo del conto corrente, compreso quindi il “bollo”, è onere deducibile con indubitabili caratteristiche di inerenza, e quindi in relazione a  questo importo l’onere effettiva per l’impresa è minore, dovendo essere decurtato della diminuzione delle imposte dirette.

Alla fine ….. una componente di circa 40 milioni di euro di gettito annuo, cifra forse significativa ma che giustifica un simile stravolgimento nella gestione delle procedure: suddividere i conti, rivoluzionare i programmi e in corso d’anno, prepararsi alla contestazione dei casi dubbi (per esempio su IlSole24Ore del 31 marzo 2026  si ritiene che il nuovo bollo sia applicabile anche alle società di persone, che però non sono persone giuridiche); forse si poteva intervenire su elementi più diretti!

Ma un vizio delle Finanze è certamente rappresentato dall’inclinazione verso le imposte indirette, di più limitato importo unitario, spesso formalmente inavvertite, confuse nell’insieme degli elementi che, sommati, costituiscono il costo unitario del servizio, che per il limitato addebito individuale non generano contestazioni.

E quindi anche l’imposta di bollo che si avvia a celebrare i duecento anni di vita nel sistema “ITALIA” trova spazio in una manovra fiscale estemporanea di primavera.

 

 

Gazzetta Tributaria 47, 01/04/2026

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