IL GIOCO DELLE PARTI …… AL CONTRARIO! (Gazzetta Tributaria n. 50/2026)

IL GIOCO DELLE PARTI …… AL CONTRARIO! (Gazzetta Tributaria n. 50/2026)

50 – Quando il contribuente ha ragione sembra eccessivo fargli vincere anche le spese di lite, e le scuse per negarlo sono le più stravaganti.

 Come anche i nostri lettori sanno un principio di civiltà giuridica impone di sgravare dei costi della lite il soggetto che deve difendersi davanti al giudice, se ha ragione.

L’art. 91 del Codice di Procedura Civile chiaramente afferma che “il giudice condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell’altra parte”

Nel mondo tributario, poi, l’art.15 del D.Lgs.546/92, che viene interamente riprodotto nell’art.59 del Testo Unico sulla Giustizia Tributaria che entrerà in vigore il prossimo anno, espressamente dispone che” la parte soccombente è condannata a rimborsare le spese del giudizio”.

Secondo la lettera della legge l’ipotesi di compensazione dovrebbe essere legata solo a casi di “gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate”.

Eppure l’esperienza quotidiana riporta continue compensazioni di spese di lite che sono legate a “giusti motivi” non meglio precisati, secondo quel comune sentimento che ritiene che, a prescindere, il contribuente un po’ di torto deve sempre averlo (sembra di ricordare la tragica stagione di mani pulite).

Ieri è stata depositata una sentenza di appello della Corte di Giustizia Tributaria della Lombardia che nel giustificare la compensazione delle spese  supera tutti i limiti precedentemente verificati, e merita una specifica citazione.

Un contribuente viene assoggettato a IMU perché, vivendo allo stesso indirizzo dove vive la madre (ma su due piani diversi), era stato considerato dal Comune come convivente con la madre, e quindi il suo vero appartamento diventava seconda casa.

In primo grado la pronuncia era stata negativa, mentre in sede di appello allo stesso contribuente, con motivazione altrimenti limpida, era stata riconosciuta con la sentenza citata, la esenzione IMU per prima casa, come ovvio.

Ma per mandare indenne il Comune soccombente da oneri di lite la motivazione della Corte Lombarda è sorprendente: il contribuente avrebbe forse dovuto con più decisione insistere perché il Comune correggesse le sue carenze…..

Non è colpa del Comune che è carente (lo riconosce la stessa Corte) ma si ritorce contro il contribuente il fatto di essersi comportato in modo urbano: probabilmente se avesse occupato gli uffici e esposto striscioni avrebbe vinto le spese di lite! Invece un normale comportamento civile fa sì che le carenze del Comune si rivolgano contro di lui!

Dobbiamo riconoscere al relatore della vertenza (era anche il presidente di sezione) una significativa fantasia nell’escogitare un pretesto per non condannare l‘ente pubblico alle spese di lite, in un caso in cui era palese la responsabilità processuale: il comportamento urbano del ricorrente, allora, diventa causa di oneri a proprio carico!

Crediamo sia uno dei più clamorosi esempi di gioco delle parti al contrario, in cui chi si comporta bene …..paga.

Forse la strada verso il giusto processo è ancora lunga.

 

Gazzetta Tributaria 50, 09/04/2026

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