CRISI DI IDENTITA’? (Gazzetta Tributaria n. 20/2026)

CRISI DI IDENTITA’? (Gazzetta Tributaria n. 20/2026)

20 – L’Agenzia delle Entrate non è lo Stato………così afferma la Cassazione.

 

E’ stata di recente pubblicata una nuova interpretazione del ruolo delle Agenzie Fiscali e il loro rapporto organico con la struttura dello Stato.

E’ stato evidenziato che l’attività delle Agenzie Fiscali non riguarda un organo dello Stato, ma un distinto soggetto giuridico dotato di propria personalità giuridica, non “organicamente” collegato al Ministero dell’Economia e delle Finanze e come tale non annoverabile tra le amministrazioni statali.

Viene il sospetto che tutto sia esclusivamente legato a problemi di gettito, perché altrimenti vengono messi in dubbio principi fondamentali del rapporto con la pubblica amministrazione.

La fattispecie ad hoc, che giustifica questa interpretazione, è la seguente.

Una società presenta un accordo di ristrutturazione del debito che (art.182ter C.C.I.I.) prevede una falcidia del debito fiscale; a garanzia di tale debito viene offerta l’iscrizione di ipoteca su taluni beni; in relazione a questa garanzia viene richiesto il pagamento dell’imposta ipotecaria e si instaura un contenzioso in relazione alla spettanza o meno dell’esenzione da imposta ipotecaria per le ipoteche concesse a favore della Stato.

Dopo due gradi di giudizio di merito con fasi alterne (la Commissione Regionale pronuncia l’esenzione), l’Agenzia ricorre in Cassazione chiedendo che venga accertata la debenza dell’imposta perché nel procedimento di concordato la garanzia è prestata a favore del proponente il concordato, con l’intento di ottenere la falcidia del debito; quindi non è a favore dello Stato.

Tale tesi viene smentita dalla Cassazione, che con l’ordinanza n. 2690 del 7 febbraio 2026 decide, ma per altra via, che l’imposta ipotecaria è dovuta.

Infatti viene affermato pur essendo una garanzia a favore delle Agenzie Fiscali, l’esenzione generale da imposte delle garanzie prestate allo Stato deve avere riferimento con lo Stato inteso come persona, mentre le Agenzie Fiscali non sono “Amministrazioni dello Stato” ma enti autonomi aventi funzione pubblica.

La norma agevolativa nei confronti dello Stato può essere estesa anche ad altre fattispecie solo per citazione espressa, mentre in linea generale i rapporti con l’Agenzia Fiscale devono essere ricondotti all’ambito dell’imposizione ordinaria per quanto riguarda le garanzie.

La citata ordinanza (commentata su FISCO OGGI del 17 febbraio 2026) riconosce che fino a pochi anni fa era automatico il concetto di assimilazione dell’Agenzia Fiscale alla più ampia entità “Stato” e quindi una generale applicazione delle esenzioni fiscali, ma nel 2024 questo orientamento è stato ruotato di 180 gradi, privilegiando una qualificazione “privatistica “dell’Agenzia.

Dato che si tratta di importi di dimensioni molto rilevanti viene il sospetto che la componente “gettito” abbia svolto un ruolo molto rilevante!

Altrimenti bisognerà fare uno sforzo di adattamento per arrivare a concepire lo Stato-persona come ente territoriale centrale e nazionale differente dalle sue articolazioni operative (pag.5 ordinanza).

Comunque l’Agenzia si trova in crisi di identità, e se prosegue questa via tra poco sarà equipara ad un qualunque fornitore di servizi, come dimostra l’esempio delle POSTE, ora società quotata in Borsa!

 

Gazzetta Tributaria 20, 18/02/2026

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