19 Mar COME SOSPENDERE UN PAGAMENTO GIA’ EFFETTUATO? (Gazzetta Tributaria n. 40/2026)
40 – Anche la Cassazione fatica a risolvere il problema avanzato dall’Agenzia in merito alla sospensione di un rimborso IVA già erogato!
Non siamo colpiti da un improvviso morbo di Alzheimer, ma vogliamo commentare la vicenda, che ha dell’incredibile, di un rimborso IVA già erogato da anni ma per il quale si discute dell’efficacia della sospensione!
L’Agenzia delle Entrate disponeva la sospensione di un rimborso IVA, ingente, per l’anno 2015; la società ricorreva in Commissione Provinciale ottenendo ragione; l’Agenzia appellava la sentenza ma nel frattempo disponeva il rimborso di quanto richiesto a credito nel 2017; anche la Commissione Regionale, alla quale aveva proposto appello l’Agenzia, nel 2019, dichiarava dovuto il rimborso ed eccepiva il venir meno dell’interesse ad agire dato che l’Agenzia aveva già effettuato il pagamento; pur in presenza di una “doppia conforme” l’Agenzia ricorreva in Cassazione.
Con l’ordinanza n. 2140 del 2 febbraio 2026 la Cassazione accoglieva il ricorso dell’Agenzia rinviando la controversia alla Corte Tributaria Regionale per una ulteriore pronuncia: ma su che cosa?
Dalle sommarie descrizioni si evince che la controversia non riguarda il rimborso, che era dovuto: piuttosto la legittimità della sospensione a suo tempo disposta ma poi non coltivata, perché la società aveva altri, rilevanti pendenze arretrate di tributi.
Quindi una legittima sospensione avrebbe congelato il pagamento degli interessi, mentre in un rimborso ordinario, tardivo di un anno, tali accessori deve conteggiarli.
Data la dimensione del rimborso anche un anno di interessi sono somme rilevanti.
Tutta la vertenza è quindi valutare se esiste, una volta appurato che il rimborso dell’imposta c’è stato, il diritto dell’agenzia di sospendere il pagamento, ed avendolo già eseguito di considerare il ritardo nell’esecuzione come legittimo, e quindi non corrispondere gli interessi, ovvero se l’avvenuto pagamento avesse fatto venire meno l’interesse ad agire.
Sorprendentemente questa vertenza non è stata risolta dalla Cassazione, che dovrebbe essere il supremo giudice di legittimità, ma forse non sapeva che pesci pigliare, e rinvia al merito, quando di merito vi è ben poco!
Il nostro interlocutore FISCO OGGI nel numero del 18 marzo 2026 conferma l’incertezza di un argomento così intricato e titola: “L’erogazione del rimborso Iva non ne blocca la sospensione” dando quindi per scontata una pronuncia del giudice di rinvio a favore del Fisco, mentre tutti i campi sono ancora aperti!
Da notare che in sede di Cassazione la Procura Generale si è espressa per il rigetto del ricorso, dando quindi ragione alla parte privata; ma purtuttavia i giudici di Roma hanno preferito affidare ad altri la “patata bollente” della soluzione del caso.
Qualche giorno fa (Gazzetta Tributaria n. 37/2026) commentavamo sull’utilità di “pestare l’acqua nel mortaio”; non vorremmo che fosse una diversa edizione dello stesso argomento!
Gazzetta Tributaria 40, 19/03/2026
Sorry, the comment form is closed at this time.