BENEFICIO PER GLI IMPATRIATI – LA FORMA E LA SOSTANZA! (Gazzetta Tributaria n. 42/2026)

BENEFICIO PER GLI IMPATRIATI – LA FORMA E LA SOSTANZA! (Gazzetta Tributaria n. 42/2026)

42 – L’Agenzia delle Entrate prende una posizione, favorevole al contribuente, che sembra contraria allo spirito della norma.

 Il vostro commentatore aveva sempre inteso, probabilmente sbagliando, che il regime di favore fiscale istituito nel 2023 per gli impatriati (cittadini con elevate qualifiche professionali che residenti all’estero da anni, iscritti all’AIRE, rientrano a risiedere in Italia) dovesse essere valutato in relazione al “beneficio” che l’apporto di qualificate professionalità nuove consente di aggiungere, in genere, al PIL del nostro paese.

Il beneficio fiscale è considerevole, dato che in certi casi arriva a quasi azzerare l’imposta sui redditi per alcuni anni, e generalmente almeno la dimezza.

Ma la risposta n. 82 del 20 marzo 2026 dell’Agenzia travolge queste convinzioni, privilegiando un concetto “fisico” rispetto a quello di contributo alla produttività nazionale.

Riepiloghiamo quanto si evince dalla risposta (e dal commento di FISCO OGGI della stessa data).

Un ingegnere informatico da oltre 30 anni residente con la famiglia all’estero e regolarmente iscritto all’AIRE manifesta l’intenzione di tornare nel 2026 in Italia; la moglie ed i figli (minorenni) sono già tornati nel 2025.

Il nostro ingegnere continuerà a lavorare per il datore di lavoro estero, in regime di smart working con propria sede di attività in Italia ma con apporto lavorativo esclusivamente al soggetto estero.

L’Agenzia affronta il problema del luogo di produzione del lavoro in smart working e privilegia il concetto fisico di residenza del “lavoratore” confermando quindi che per il caso in esame all’impatriato spettano tutti i benefici del c.d. rientro di cervelli, anche se il risultato di tale rientro è una famiglia residente in Italia ma una attività (di alto contenuto tecnologico) prestata esclusivamente a vantaggio di un committente estero!

Questa situazione, secondo l’Agenzia, consente di ridurre del 60% l’imponibile in Italia (concorre alla riduzione il fatto che vi siano figli minori) e quindi il nostro ingegnere che continua a fare il suo lavoro per lo stesso committente godrà, per 5 anni, di un sostanziale più che dimezzamento del proprio carico fiscale!

Ma almeno nella considerazione di chi scrive sembra che lo spirito della legge sia completamente stravolto, dato che solo la situazione (rientro in Italia) sembra determinare il beneficio fiscale: che differenza può esservi in relazione alla qualificazione del rimpatriato, dato che comunque l’attività, sia pure in smart working, è prestata a favore dell’estero?

Anche “Il Sole 24 Ore” il 21 marzo esprime perplessità, sottolineando come la prevalenza della valutazione “fisica” del rientro in Italia condizioni anche la prestazione, all’estero, dell’attività lavorativa.

Dovrà essere approfondito con attenzione il concetto di luogo di prestazione dell’attività lavorativa, che in caso di “smart working” è sostanzialmente virtuale.

Ma intanto l’ingegnere godrà di anni di FISCO AMICO!

 

 

Gazzetta Tributaria 42, 23/03/2026

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.