22 Ott INCREDIBILE AUTOGOL TRIBUTARIO IN TEMA DI SCADENZA DEL TERMINE PER RICORRERE! (Gazzetta Tributaria n. 150/2026)
150 – Una recentissima pronuncia della Cassazione segna una sconfitta del contribuente distratto.
Quella che raccontiamo è una delle più incredibili vicende che possono capitare ad un contribuente distratto (ed al suo consulente forse impreparato!)
In ogni caso sembra una specie di rassegna degli errori possibili.
Un contribuente di origine straniera, per motivi di verifica della regolarità della propria posizione, effettua un accesso agli atti dell’Agenzia nel giugno 2019.
A seguito di questo accesso viene a conoscenza dell’esistenza di un accertamento relativo all’anno 2011, emesso nel 2016 (le date sono significative per comprendere la somma di errori.)
Incomprensibilmente il contribuente presenta un ricorso avverso questo accertamento, ma lo presenta a novembre 2016 (!)
La Corte di primo Grado accoglie il ricorso affermando che l’accertamento impugnato non era stato mai notificato (il che è vero).
La Corte di Secondo Grado, su appello dell’Agenzia, accoglie il gravame riconoscendo che il ricorso era stato proposto tardivamente rispetto alla data della conoscenza dimostrata come esistente nel giugno 2016, a seguito dell’accesso agli atti.
Ricorre il contribuente in Cassazione e la Suprema Corte con l’ordinanza n.24973 del 3 settembre 2026 respinge il ricorso formulando una serie di affermazioni che meritano la massima attenzione.
Intanto viene equiparata alla notifica la conoscenza (comprovata) dell’atto, per cui viene data attuazione, ampliandola, alla portata dell’art.156 C.p.C. che condiziona l’eventuale nullità al non raggiungimento dello scopo (una notificazione non sarà mai nulla se comunque l’atto ha raggiunto lo scopo)
Quindi la conoscenza comprovata dell’accertamento nel giugno 2016 fa decorrere da tale data il termine di 60 giorni per l’impugnativa; quindi il ricorso notificato nel novembre 2016 è tardivo e questo è stato affermato dal secondo grado e confermato dalla Cassazione.
Ma questa inosservanza di termini ha una conseguenza travolgente: l’avviso di accertamento acquista piena validità anche se era stato emanato dopo lo spirare del termine di decadenza, perché avendolo erroneamente impugnato, e oltre tutto tardivamente, è stato rivitalizzato senza possibilità di contestazione valida.
Infatti l’eccezione di decadenza deve essere eccepita dalla parte e non può essere rilevata d’ufficio, quindi un atto già decaduto, riportato in vita da un ricorso che però è stato tardivamente presentato acquista piena efficacia.
Sembra una edizione horror de “La notte dei morti viventi fiscali!”
Tutto causato dall’avere presentato dopo circa cinque mesi dalla casuale conoscenza un ricorso, evidentemente tardivo!
Un vero e proprio autogol degno del peggior “RIDOLINI”, anche se riteniamo che vi sia poco da ridere!
E la morale è una sola: “Ricorrere, ricorrere, ricorrere (tempestivamente!)”
Gazzetta Tributaria 150, 22 ottobre 2026
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