GLI INTERESSI PER RITARDATO PAGAMENTO DI IMPOSTE HANNO DEDUCIBILITA FLUTTUANTE! (Gazzetta Tributaria n. 149/2026)

GLI INTERESSI PER RITARDATO PAGAMENTO DI IMPOSTE HANNO DEDUCIBILITA FLUTTUANTE! (Gazzetta Tributaria n. 149/2026)

149 -Una risposta ad interpello dell’Agenzia viene diversamente interpretata a seconda dell’ottica di lettura.

 Come è noto esistono, tra l’altro, due diversi percorsi (abbastanza simili) per definire le pretese del Fisco senza giungere ad una sentenza: il ravvedimento e la conciliazione.

Entrambe le soluzioni comportano il pagamento di un certo ammontare di imposta, sanzioni ridotte e interessi.

Con la risposta ad interpello n. 185 del 15 ottobre 2026 l’Agenzia ha voluto puntualizzare la sorte di questi interessi, gettando nello sconcerto i commentatori.

Tanto è vero che il giorno dopo due tra i maggiori organi di stampa specializzati (ilSole24Ore e Eutekne) titolavano il comento a questa risposta in modo opposto: uno interessi deducibili e l’altro con il richiamo alla indeducibilità!

Eppure la risposta è unica.

Approfondiamo la fattispecie.

In una controversia una società riceve un accertamento, impugnato, per una certa annualità; i controlli dell’Agenzia si estendono anche agli anni successivi con una serie di contestazioni.

La società concilia giudizialmente il periodo di imposta accertato e procede al ravvedimento operoso per gli anni successivi, sulla base delle contestazioni avanzate ma non ancora confluite in un accertamento.

I versamenti di quanto dovuto a seguito di conciliazione e ravvedimento hanno compreso imposta, sanzioni e interessi.

La società chiede la conferma che questi interessi, in quanto poste finanziarie, sono interamente deducibili nell’anno di competenza a prescindere dal regime fiscale del tributo di riferimento.

Con la risposta indicata l’Agenzia specifica che gli interessi che derivano da una conciliazione giudiziale, avendo funzione “compensativa” sono interamente deducibili anche se riferiti ad imposte di per se indeducibili; gli interessi derivanti da ravvedimento operoso invece hanno natura di interessi di mora, condividono il regime fiscale del tributo a cui si riferiscono e quindi possono risultare indeducibili stante la loro funzione risarcitoria. Per convalidare questa interpretazione che appare un po’ troppo capziosa vengono citati precedenti di Cassazione ma riferiti a oltre quindici anni fa!

Alla vigilia dell’entrata in vigore del corposo assieme deli nuovi testi unici, tanto rilevante che il ministero ha emanato una apposita applicazione per una navigazione guidata, viene aggiunto un motivo di perplessità e di dubbio che accompagna il comportamento del contribuente; pensare che sembrava che il pagamento tardivo dell’imposta determinasse solo un pagamento di interessi, invece bisogna approfondire la natura di tali interessi a seconda del presupposto: veramente un mondo di relatività fluttuante.

Gazzetta Tributaria 149, 20 ottobre 2026

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