VERIFICHE E ACCERTAMENTI: IL TERMINE FA DISCUTERE (Gazzetta Tributaria n. 55/2022)

VERIFICHE E ACCERTAMENTI: IL TERMINE FA DISCUTERE (Gazzetta Tributaria n. 55/2022)

55- Due recenti pronunce della Corte di Cassazione affrontano il problema dell’applicazione del termine di dilazione previsto dall’art.12 dello Statuto del Contribuente.

 

Nello Statuto del Contribuente, che è una legge dello Stato (legge 212/2000) all’art.12 è previsto, nel regime di collaborazione tra Amministrazione e Contribuente, che dopo una verifica fiscale il contribuente ha diritto di presentare memorie e osservazioni nei sessanta giorni successivi alla consegna del verbale finale, e l’eventuale accertamento piò essere redatto e consegnato solo decorso tale termine.

La Corte di Cassazione ha sempre affermato che il termine è tassativo, e non può essere derogato per l’imminenza della scadenza della facoltà accertativa, salvo che il decorso del tempo sia causato da un comportamento dilatorio del contribuente, e questo è stato ribadito il 25 maggio 2022 dall’ordinanza 16948 che ha stigmatizzato la tattica dilatoria posta in essere da una società verificata (con varie scuse ha ritardato la firma del verbale finale dopo l’inizio di novembre, in modo che il termine di sessanta giorni scadesse nel nuovo anno!).

Nonostante due pronunce favorevoli al contribuente dei giudici di merito l’Agenzia otteneva in Cassazione una ordinanza con rinvio perché veniva ritenuto che il comportamento del contribuente apparisse solamente dilatorio e non giustificato (questo dovrà essere valutato dal giudice di rinvio), e nel caso di ingiustificata dilazione il termine può essere abbreviato  mentre non è così per la semplice urgenza della scadenza della facoltà accertativa, che non giustifica deroghe.

Infatti la sentenza 11110 del 06/04/2022, accogliendo i ricorsi dei contribuenti avverso le sentenze di Genova, ha ribadito due importanti principi: il termine di sessanta giorni dalla consegna del verbali di fine indagini è tassativo e non deve essere condizionato al fatto che il contribuente indichi i motivi che avrebbe fatto valere (almeno per i tributi non armonizzati) – è un termine da rispettare senza condizioni; l’imminenza della scadenza della facoltà accertativa non è valida scusante per il mancato rispetto del termine, anche se il ritardo derivava dalle lungaggini della Guardia di Finanza (verificatori) che hanno tardato a chiudere il verbale.

In sostanza la Suprema Corte ha ribadito, con dovizia di citazioni e ricchezza di argomenti, il valore immanente del termine dell’art.12 dello Statuto, consentendo la deroga solo se si è in presenza di un ostacolo da parte del contribuente.

Notiamo per inciso che quanto sopra è stato affermato dall’ordinanza di maggio, la prima citata che cassa con rinvio la pronuncia della C.T.R. di Milano, e questo permette all’Agenzia, nel suo periodico Fisco Oggi di affermare di avere vinto e avere ragione, mentre siamo in presenza solo di un rinvio!!

Ciascuno porta acqua al proprio mulino e mai come in questo periodo c’è bisogno di acqua!

 

 

Gazzetta 55, 17/06/2022

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