UNA FALLA NEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO (Gazzetta Tributaria n.83/2022)

UNA FALLA NEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO (Gazzetta Tributaria n.83/2022)

83-La Corte di Cassazione sottolinea una anomalia del contenzioso tributario che manca di un necessario coordinamento.

 

 

Se un atto di rigetto di un instaurando ricorso non viene notificato alla parte che l’ha presentato, questa può impugnare il rifiuto senza scadenza con un atto successivo!

Questa la sostanza della sentenza n. 26700 del 12 settembre 2022 della Corte di Cassazione che pone fine ad una vertenza che riguardava atti di venticinque anni prima (!) e addirittura redditi imponibili del 1989!

Un avviso di accertamento era stato impugnato e il ricorso depositato in segreteria della Commissione senza avere fisicamente provveduto, con la nota di iscrizione a ruolo, al deposito della copia del ricorso presso la segreteria della Commissione come era imposto, prima della introduzione del processo telematico dal D. Lgs. 546/92.

Il presidente della Commissione, in sede di esame preliminare, senza la presenza delle parti, secondo l’art.27 dello stesso decreto, ha dichiarato con ordinanza il ricorso inammissibile, ma questa ordinanza non è mai stata comunicata alla parte privata (non è richiesta dalla legge la notifica).

 

 

 

Segue una successione di atti e pronunce delle Commissione di merito perché da un lato l’Agenzia affermava che essendo stato dichiarato inammissibile il ricorso l’accertamento era stato definito per silenzio, mentre la parte privata eccepiva che non avendo potuto reclamare contro l’ordinanza di estinzione, emessa a sua insaputa, non vi era alcuna definitività.

Dato che nella successione delle pronunce la CTR aveva confermato l’annullamento dell’accertamento si era giunti in Cassazione con ricorso dell’Agenzia, che ribadiva l’errore in procedendo iniziale.

La difesa del contribuente ha ottenuto ragione anche avanti il Massimo Collegio che ha sottolineato come la norma non imponga di notificare l’ordinanza alla parte, ma che mancando la notifica l’ordinanza può essere impugnata in ogni momento, con il risultato di non rendere mai definitivo l’accertamento!

Una decina di pronunce varie, venticinque anni di liti e alla fine l’Agenzia è stata anche condannata a pagare le spese del giudizio.

Si tratta di un evidente mancanza del coordinamento delle norme del processo tributario, superata ora dal nuovo processo telematico che non consente scappatoie, ma che soprattutto sottolinea come vi sia un animus pugnandi da parte dell’Agenzia che non accetta la fine delle controversie anche dopo decine di anni.

Sarà bene prevedere vertenze plurigenerazionali!

 

 

Gazzetta 83, 04/10/2022

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