UN INVITO A LITIGARE! (Gazzetta Tributaria n.101/2023)

UN INVITO A LITIGARE! (Gazzetta Tributaria n.101/2023)

101-Dalla Corte di Cassazione una precisazione in materia di autotutela che raddoppia le necessità di impugnativa!

 

Per chi svolge professionalmente l’attività di difensore tributario la recente pronuncia della Corte di Cassazione sulle caratteristiche innovative o meno, di una variazione in diminuzione – per autotutela – di un accertamento sintetico rappresenta una sorta di invito ad aumentare l’attività, impugnando tutti e due gli atti (prima e dopo la riduzione!).

Ripercorriamo la vicenda: un contribuente viene raggiunto da un accertamento “sintetico” basato sugli indici di capacità di spesa di certe circostanze.

A seguito della produzione di documenti, nelle more per l’impugnativa, l’Agenzia emette un nuovo provvedimento che riduce quanto precedentemente accertato.

Il contribuente impugna entrambi gli atti e dopo avere avuto ragione in primo e secondo grado viene citato dall’Agenzia in Cassazione che con l’ordinanza  n. 5515 del 31/08/2023 rinvia la vertenza al giudice di merito affermando un principio che merita la massima attenzione: l’emanazione di un atto di rettifica anche in diminuzione del precedente accertamento può costituire solamente un atto di correzione di elementi quantitativi (somme errate e così via) oppure può avere natura novativa, costituendo quindi un nuovo atto di accertamento che gode di autonomia rispetto al primo.

Ma in questo caso il contribuente accorto dovrà, per la propria tranquillità, impugnare nei termini entrambi gli atti di accertamento, dato che anche la successiva variazione “a favore” può non rappresentare un punto fermo che debba mettere nel nulla l’atto originario, ma che non essendo stato revocato lascia dubbi sulla validità del primo.

La Corte di Cassazione ha rimproverato proprio questo alla Corte di Merito, imponendo di riesaminare la controversia valutando se l’atto di “rettifica” dell’Agenzia, pur a favore del contribuente avesse o meno natura novativa o di semplice correzione di elementi aritmetici.

Ecco quindi che si deve ricavare che, anche in caso di accettazione parziale delle ragioni del contribuente è bene instaurare sempre un valido contenzioso nei termini, per evitare che passa magari crearsi un contrasto di giudicati che, alla fine, si risolvono quasi sempre a danno della parte privata, quanto meno per motivi di durata del processo.

La Cassazione, per altro, aveva già espresso anche negli anni precedenti lo stesso principio, formulato nel 2021 addirittura in un principio di diritto.

Quindi armiamoci di pazienza e coltiviamo più processi che sappiamo sin dall’origine non avranno significato, ma che debbono salvare l’immagine.

 

Gazzetta Tributaria 101, 25/09/2023

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